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Articolo 646 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Procedimento e decisione

Dispositivo dell'art. 646 Codice di procedura penale

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso [173].

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

Ratio Legis

Il legislatore ha prescelto per il giudizio riguardante la domanda di riparazione il rito camerale così da poter procedere ex officio alle necessarie integrazioni.

Spiegazione dell'art. 646 Codice di procedura penale

Premesso che la domanda di revisione deve essere presentata entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la norma in commento disciplina il relativo procedimento per la riparazione.

Sulla domanda di riparazione decide la corte d'appello che aveva deciso sulla revisione (avendo essa la piena conoscenza degli atti del processo) in camera di consiglio ex art. 127, dopo che tale domanda è stata notificata al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato, e deve essere comunicata a tutti gli interessati (compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda), nonché al pubblico ministero competente.

Posto che il coniuge, i discendenti ed ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado ed le persone legate da vincolo di adozione con il condannato deceduto possono anche giovarsi della domanda già proposta da altri soggetti suindicati, qualora non abbiano personalmente fatto domanda entro il termine di due anni, il comma 4 stabilisce che se tali soggetti non formulano le proprie richieste fino a cinque giorni prima dell'udienza (art. 127, comma 2), decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione. Tra gli interessati compare il Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato avente sede in quel distretto, che si palesa quale contraddittore naturale della vittima dell'errore giudiziario.

Se il giudice ne ravvisi i presupposti, può assegnare all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti, e tale provvedimento è immediatamente esecutivo. La provvisionale ha natura cautelare e si giustifica a fronte dello stato di bisogno della vittima che si trovi in condizioni tali da non poter provvedere al proprio sostentamento.

Massime relative all'art. 646 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19181/2018

In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell'art. 646, comma 2, cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., rilevabile anche di ufficio, che deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 10485/2008

L'inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di sanzione processuale espressamente disposta dall'art. 645, comma primo, c.p.p., norma richiamata dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.

Cass. pen. n. 2050/2004

Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza.

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione

Cass. pen. n. 15140/2003

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancata notifica della relativa domanda al competente Ministero ai sensi dell'art. 646, comma 2, c.p.p., determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.

Cass. pen. n. 30136/2001

Nel procedimento per il riconoscimento e l'attribuzione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il potere d'impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., che si doleva, nell'inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le «sofferenze morali» da questo patite).

Cass. pen. n. 970/1998

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello è anche il Ministero del tesoro, che — in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici — rientra nella categoria degli «interessati», ai quali perciò l'art. 646, comma 3, richiamato dall'art. 315 c.p.p., prescrive la notificazione dell'ordinanza predetta.

Cass. pen. n. 2936/1997

In materia di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che rigetta o dichiara inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancanza della procura speciale al difensore non può essere considerata causa d'inammissibilità dell'impugnazione, visto che l'art. 127 c.p.p., cui fa rinvio l'art. 646 stesso codice, non esige che il difensore — purché iscritto nell'albo speciale della Cassazione — sia munito, per ricorrere, di procura speciale.

Cass. pen. n. 1549/1996

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello sulla domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta può essere proposto anche direttamente dall'interessato in analogia a quanto disposto dall'art. 646, comma terzo, c.p.p. e, per il ricorso in genere, dall'art. 613 c.p.p. (Fattispecie, in cui l'Avvocatura dello Stato aveva dedotto l'inammissibilità del ricorso perché non proposto dal difensore munito di procura speciale valida ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 365 c.p.p. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione, giustificando tra l'altro la decisione sia con la considerazione che fattispecie aventi un'analoga logica interna come la riparazione per l'ingiusta detenzione e quella dell'errore giudiziario, debbano avere analoga disciplina, sia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la libertà delle forme quando queste non siano tassativamente prescritte nonché con quello costituzionale della garanzia giurisdizionale senza limiti ed ostacoli dei diritti soggettivi e degli interessi e, in particolare, della libertà personale ingiustamente compressa.

Cass. pen. n. 1555/1994

Attesa la natura essenzialmente civilistica (salvo specifici aggiustamenti) della procedura per il riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario (così come di quella per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione), deve ritenersi applicabile, con riguardo al mandato alle liti, il combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d'appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile.

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