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Articolo 638 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Revisione a favore del condannato defunto

Dispositivo dell'art. 638 Codice di procedura penale

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

Ratio Legis

Sempre in n'ottica di favor rei, la morte del condannato non fa venir meno il giudizio di revisione.

Spiegazione dell'art. 638 Codice di procedura penale

Si è già avuto modo di vedere come l'articolo 632 estenda la legittimazione a presentare richiesta di revisione, oltre che al condannato, anche al prossimo congiunto, al tutore e, se il condannato è morto, anche all'erede o al prossimo congiunto.

A parte tali necessarie precisazioni, e sempre al fine di consentire l'emersione della verità sostanziale, la norma in esame prevede che in caso di morte del condannato e nelle more del giudizio, il presidente della corte d'appello nomina un curatore, affinchè questi eserciti i diritti del condannato.

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