(massima n. 1)
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura, in quanto l'art. 645, comma primo, c.p.p. prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e tale previsione, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma primo, stesso codice, comporta una deroga - che logicamente riguarda il compimento di atti processuali, non quello di atti materiali - alla regola della rappresentanza da parte del difensore. Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda, sottoscritta dal suo assistito. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'art. 645 c.p.p. da un lato adopera l'espressione «è presentata», la quale, se a prima vista può far pensare a una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato e, dall'altro, non commina espressamente l'inammissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione, sicché non potrebbe ravvisarsi tale sanzione processuale, se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare, anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda, quello che ne deve curare il deposito in cancelleria).