(massima n. 1)
Poichè la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, la relativa presentazione deve avvenire a cura dell'interessato o di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., oppure a cura del difensore con procura, di talchè va dichiarata inammissibile la richiesta depositata in cancelleria da un qualunque altro soggetto. (Principio affermato con riguardo a domanda presentata dal figlio del richiedente, del quale è stata incidentalmente esclusa l'autonoma legittimazione — ai sensi del comma secondo dell'art. 645 c.p.p. — data la permanenza in vita dell'avente diritto).