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Articolo 652 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

Dispositivo dell'art. 652 Codice di procedura penale

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile(1), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2 [404](2).

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Note

(1) In ossequio al principio secondo cui si può opporre un risultato sfavorevole solo a chi ha potuto partecipare al relativo giudizio.
(2) Tale comma è stato così modificato dall'art. 9, della l. 27 marzo 2001, n. 97 che ha inserito la seguente parte: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2."

Ratio Legis

L'autorità extrapenale del giudicato è riconosciuta solo in applicazione delle espresse prescrizioni dettate dalla legge, rappresentando una deroga al principio di autonomia e separazione fra i giudizi.

Spiegazione dell'art. 652 Codice di procedura penale

Mentre gli articoli precedenti si occupano del valore accertativo della sentenza di condanna nei giudizi civili o amministrativi, la norma in commento disciplina l'efficacia della sentenza di assoluzione.

Se irrevocabile, sia emessa all'esito del dibattimento che del giudizio abbreviato (se la parte civile ha accettato tale mutamento di rito imposto dall'imputato), ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel (separato) giudizio civile o amministrativo, sia per le restituzioni che per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse di quest'ultimo.

Ciò avviene ad una condizione, ovvero che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile. Tale condizione negativa svolge una funzione apertamente disincentivante dell'azione civile nel processo penale, dal momento che si nega al convenuto della lite civile la possibilità di avvalersi della sentenza assolutoria.

Massime relative all'art. 652 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17941/2020

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 10114/2019

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo". (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/01/2018).

Cass. pen. n. 33255/2019

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 19/10/2018).

Cass. pen. n. 8035/2016

In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito). (Cassa con rinvio, App. Roma, 05/06/2012).

Cass. pen. n. 11090/2015

La previsione di cui all'art. 652 cod. proc. pen. - per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni relativamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà - non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., la quale, escludendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile.

Cass. pen. n. 9795/2001

Analogamente a quanto già avveniva con riguardo all'art. 25 dell'abrogato codice di rito, avente contenuto pressoché identico a quello del vigente art. 652 c.p.p., anche detto ultimo articolo dev'essere estensivamente interpretato, a salvaguardia del principio dell'unità della funzione giurisdizionale, nel senso che non solo l'assoluzione dell'imputato, all'esito di dibattimento, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ma anche l'assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» (adottata, di regola, per carenza dell'elemento psicologico del reato) ha efficacia preclusiva nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, ogni qual volta l'illecito civile (come si verifica con riguardo a quello previsto dall'art. 2043 c.c.) sia caratterizzato, dal punto di vista dell'elemento psicologico, in maniera identica all'illecito penale. Ne consegue che la parte civile è legittimata, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., anche la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio con la formula «il fatto non costituisce reato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 652 Codice di procedura penale

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A. M. chiede
lunedì 25/04/2022 - Puglia
“A) sentenza penale di assoluzione, irrevocabile, per insussistenza del fatto (circonvenzione di incapace e falsità testamento olografo), pronunciata da GUP in giudizio abbreviato previamente noto al denunciato, che si è anche costituito civilmente in giudizio penale; B) lo stesso presunto danneggiato, che non impugna la sentenza penale, con citazione impugna lo stesso testamento in sede civile e chiede restituzione parte eredità e risarcimento danni: giudizio civile ancora in corso. Il Giudice civile, pur a conoscenza della detta sentenza penale di piena assoluzione e nonostante le eccezioni/deduzioni del soggetto assolto, ritiene di dover fare accertamenti istruttori sullo stesso testamento e addirittura intende sentire come testi i medesimi soggetti che in proposito hanno reso dichiarazioni dinanzi alla Polizia Giudiziaria su delega del P.M. del processo penale, sostenendo che deve risentirli in quanto le dichiarazioni fatte in quella sede penale non sono "coperte"da giuramento. Aggiungasi, che il processo civile non si conclude perchè i testi per ben tre volte non si presentano. Qual è il vs. parere su effetti sentenza penale, e come comportarsi contro questo G.O.T. che non riporta neppure nei verbali d'udienza le suddette eccezioni/controdeduzioni dello "assolto"?.”
Consulenza legale i 05/05/2022
Gentile cliente,
il nostro ordinamento giuridico è fondato sul principio del c.d. “doppio binario” tra giudizio penale e civile.
Nel caso in esame il riferimento è rinvenibile nell’art. 652 c.p. che riguarda l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo.

Sulla base del disposto normativo citato si deduce come gli effetti extrapenali sfavorevoli al danneggiato sono riconosciuti solamente nell’ipotesi di sentenza irrevocabili di assoluzione, a condizione che siano state emesse in seguito a dibattimento oppure a giudizio abbreviato.
Dal punto di vista oggettivo l’efficacia vincolante è limitata all’accertamento delle seguenti formule:
1) il fatto non sussiste;
2) l’imputato non lo ha commesso;
3) il fatto è stato commesso in presenza di scriminanti specifiche quali
a) adempimento di un dovere;
b) esercizio di una facoltà legittima;

Nel caso in esame il danneggiato è stato messo nelle condizioni di costituirsi parte civile e, rimanendo al di fuori del procedimento penale, egli non è neppure legittimato ad impugnare la sentenza di prime cure.

Dal punto di vista soggettivo la sentenza di assoluzione, sempre vincolante, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato o nel suo interesse, per colui che è stato prosciolto e per il responsabile civile, può essere opposta al danneggiato medesimo qualora questi, nel corso del giudizio penale, si sia costituito parte civile (e non sia stato successivamente escluso) o sia stato messo in grado di costituirsi (ad esempio, mediante notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o del provvedimento che dispone il giudizio).

Tuttavia il giudicato penale assolutorio non è pero opponibile al danneggiato che, pur messo in condizione di costituirsi, abbia esercitato l’azione di danno in sede civile prima della sentenza penale di primo grado.
Alla luce di ciò l’azione giudiziaria del danneggiato è verosimilmente riconducibile all’art. 75 co. 2, prima parte, c.p.

Nel caso di specie la formula assolutoria utilizzata in sede penale è la seguente: “perché il fatto non sussiste”.
In questo senso, anche se in un procedimento avente un oggetto/materia del contendere diversi, si segnala come la Cassazione abbia ritenuto che l’assoluzione dell’imputato con la formula appena citata non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento del danno intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, in base al diverso atteggiarsi sia dell’elemento della colpa e alle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (sul punto v. Cas. civ., sent. 8035/2016).

Infine, l’operato del Giudice civile appare corretto atteso che è sua facoltà operare accertamenti istruttori sul testamento e che le osservazioni/eccezioni/deduzioni citate nel quesito debbono essere contenute nelle memorie depositate nel corso del procedimento civile.
Il Giudice ne terrà eventualmente conto nel provvedimento che definirà il procedimento civile.

Con riguardo all’integrazione trasmessa via e-mail si osserva quanto segue:
-la sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato riporta come la costituzione di parte civile della danneggiata non sia stata ammessa, concetto ben differente dall’ammissione della parte civile con successiva esclusione della medesima;
-le sommarie informazioni testimoniali (c.d. SIT), rese avanti la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero, non rappresentano un mezzo di prova come invece è la testimonianza nel processo penale, e non sono sottoposte a giuramento.
Tuttavia tali dichiarazioni sono penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 371 bis c.p.



V. M. chiede
martedì 20/10/2020 - Veneto
“Buongiorno, se su un processo civile già iniziato con la prima udienza di comparsa delle parti per 2947c.c. terzo comma, il reato dopo l'udienza si prescrive, si prescrive anche il processo civile?
Allegate cassazione
Grazie”
Consulenza legale i 26/10/2020
Per rispondere al quesito, occorre tenere presente che nel nostro ordinamento vige un principio di autonomia tra giudizio civile e giudizio penale (il cd. “doppio binario”).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4758/2015 (una tra le molteplici pronunce su tale materia) ha sottolineato che: “In applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme.”

In particolare, con riguardo specifico all’aspetto della prescrizione del reato oggetto del quesito occorre far riferimento a quanto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella lunga ed articolata sentenza n.1768 del 2011 della quale riportiamo testualmente il seguente principio di diritto: "La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto”.


Alla luce di quanto precede, la risposta al quesito deve intendersi dunque negativa nel senso che il processo civile proseguirà il suo corso.