1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento](1) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso(2).
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso(3).
Note
(1)
Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.
(2)
Le parole “non costituisce illecito penale ovvero” sono state inserite dall’art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.
(3)
Tale comma è stato inserito all’art. 1, della l. 27 marzo 2001, n. 97.