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Articolo 445 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Dispositivo dell'art. 445 bis Codice di procedura civile

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione(3)(4).

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile(2).

Note

(1) Tale norma è stata inserita dall'art. 38, I comma, num.1 lett.b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2012.
(2) L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 3, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(4) Il comma 4 è stato modificato (così come il comma 1) dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148.
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio".

Spiegazione dell'art. 445 bis Codice di procedura civile

Con la norma in esame (inserita dall’art. 38 comma 1, n. 1 lett. b) del D.L. n. 98/2011, coordinato con la legge di conversione n. 111/2011), è stata introdotta nel nostro ordinamento un’ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla Legge n. 222 del 12.06.1984.
Si ritiene che tale elencazione, malgrado la sua specificità, non sia tassativa e che la stessa debba essere estesa a tutte le controversie relative a trattamenti previdenziali, i quali presuppongono, per la loro erogazione, l’accertamento di uno specifico requisito medico.

In realtà, il procedimento per l’accertamento tecnico preventivo non soltanto è obbligatorio, ma potenzialmente potrebbe essere in grado di sostituire l’intero giudizio di merito, considerato che quest’ultimo è previsto soltanto come eventuale per il caso di contestazioni delle parti in relazione alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico.

Del resto, è proprio questa la finalità della norma, ossia evitare l’instaurazione di contenziosi seriali, i quali nella gran parte dei casi si risolvono nell’espletamento di una consulenza medico legale.

Con riferimento al procedimento, la norma in esame richiama, nei limiti della compatibilità, la disciplina dell’accertamento tecnico a fini conciliativi di cui all’art. 696 bis del c.p.c..
Tra le norme non compatibili, si ritiene che vi si debbano far rientrare quelle relative al tentativo di conciliazione, in quanto il consulente deve espletare il proprio incarico senza ricercare composizioni della lite; saranno le parti, al termine dell’accertamento, ad accettare o meno l’esito dello stesso, non proponendo opposizione.
Viene richiamato, inoltre, l'art. 10, co. 6-bis, D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con L. 2.12.2005, n. 248, il quale prevede la possibilità che un medico legale dell'ente assistenziale partecipi alle operazioni peritali, a pena di nullità, rilevabile ex officio.

La natura obbligatoria dell’accertamento in esame è indirettamente sancita dal secondo comma della norma, nella parte in cui prevede che l’instaurazione di questa fase di istruzione preventiva costituisce condizione di procedibilità del giudizio di merito, la cui mancanza è rilevabile non soltanto dall’altra parte, ma anche d’ufficio dallo stesso giudice entro la prima udienza.
In caso di mancato rilievo entro i termini, il giudizio prosegue regolarmente
Se, invece, viene eccepito il mancato rispetto di tale condizione di procedibilità (l’altra parte lo può eccepire nella memoria difensiva), il giudice è tenuto ad assegnare un termine di 15 gg. per la presentazione dell’istanza ovvero, qualora l’accertamento sia già iniziato ma non sia ancora concluso, un termine per il completamento della stessa.

Non viene specificato se il procedimento rimane sospeso o se debba essere rinviato ad una udienza successiva all’espletamento dell’accertamento tecnico oppure se il procedimento prosegua normalmente.

L’art. 445 bis, invece, precisa espressamente che la presentazione dell’istanza di accertamento preventivo interrompe i termini di prescrizione; nulla viene detto circa i termini di decadenza, anche se la stessa ratio della disciplina e l’obbligatorietà dell’accertamento inducono a ritenere che la presentazione del ricorso per accertamento preventivo eviti il maturarsi di eventuali decadenze sostanziali.
Lo stesso effetto interruttivo lo si fa discendere dalla proposizione dell’istanza dichiarata inammissibile.

L'ordinanza con cui viene dichiarata l'inammissibilità della richiesta di accertamento per difetto dei presupposti, poiché non ha efficacia di giudicato e non pregiudica la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per le statuizioni in materia di spese.

Conclusasi la fase di accertamento, il tribunale assegna alle parti un termine (avente natura processuale ed a cui si applica l’art. 155 del c.p.c.) per dichiarare se intendono opporsi alle conclusioni raggiunte dal perito (tale dichiarazione va fatta con atto scritto da depositare in cancelleria).
In caso di mancata opposizione, il giudice, a meno che non intenda disporre d’ufficio una rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 del c.p.c., omologa la relazione del perito.
Il decreto di omologazione viene trasmesso dal tribunale alle autorità a cui spetta la verifica degli ulteriori requisiti previdenziali e la conseguente erogazione del trattamento.
Nel caso in cui, poi, il trattamento pensionistico dovesse essere rifiutato per la mancanza di altri requisiti, il relativo provvedimento potrà essere nuovamente impugnato dinanzi al giudice del lavoro, questa volta senza il preventivo espletamento dell’accertamento tecnico.

Qualora anche una sola delle parti si opponga (l’opposizione deve rivestire la forma scritta), la stessa parte deve depositare, entro il termine di trenta giorni dalla data di formulazione dell’opposizione, il ricorso introduttivo della causa di merito, indicando a pena di inammissibilità i motivi di contestazione.

Al fine di garantire il rafforzamento della celerità che caratterizza il procedimento previsto dalla norma in esame, la Legge n. 183/2011 ha inserito il settimo comma, prevendendo espressamente la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla perizia; resta ferma, ovviamente, l’impugnabilità della sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.

Si tenga comunque presente che la pronuncia che decide su questa controversia riguarda solo il c.d. requisito sanitario, non potendo la stessa contenere una declaratoria sul diritto alla prestazione, la quale può conseguire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio economici.

Massime relative all'art. 445 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17090/2026

In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento. Pertanto, al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione citata è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

Cass. civ. n. 18382/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale, la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, va valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta – comprensiva tanto della fase di istruzione preventiva quanto di quella contenziosa di merito – potendo la complessità dell'accertamento sanitario, desunta anche dalla necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, integrare giusto motivo di compensazione, anche parziale, delle spese di lite.

Cass. civ. n. 18381/2026

In tema di spese di lite nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c., il provvedimento di compensazione totale o parziale adottato ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è legittimo solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti ovvero di altre analoghe, specifiche, gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice ha l'onere di indicare in motivazione in modo puntuale e concreto; non integra tale requisito, perché generica e stereotipata, la mera formula "stante la natura della controversia".

Cass. civ. n. 17849/2026

È nulla, per violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, la liquidazione delle spese legali effettuata in misura complessiva, senza distinta indicazione delle singole fasi e per entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo e giudizio di opposizione), ove risulti inferiore ai minimi tariffari e manchi qualunque motivazione sulla riduzione operata.

Cass. civ. n. 16298/2026

L'ordinanza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., che dichiari l'improcedibilità o inammissibilità della domanda (ad es. per difetto di preventiva domanda amministrativa o per mancata notifica del ricorso e del decreto), non ha efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale dedotto e vale solo a ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, restando ferma la possibilità per la parte di instaurare un autonomo giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c., nel quale tornano in discussione tutte le condizioni e i presupposti sostanziali e processuali dell'azione.

Cass. civ. n. 15677/2026

In tema di prestazioni assistenziali e, in particolare, di indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la questione concernente la decorrenza degli interessi legali sui ratei arretrati - se dal centoventunesimo giorno dalla maturazione di ciascun rateo ovvero dal centoventunesimo giorno dalla notifica del decreto di omologa e dalla completa messa a disposizione dell'ente delle informazioni necessarie alla verifica dei requisiti socio-economici - riveste carattere di particolare rilevanza nomofilattica e impone la rimessione della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione in pubblica udienza.

Cass. civ. n. 15509/2026

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., non può essere pronunciata condanna alle spese in favore dell'INPS rimasto contumace nel giudizio di merito, atteso che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone lo svolgimento di un'attività processuale e il sostenimento di esborsi da parte della parte vittoriosa, che il contumace, per definizione, non sopporta.

Cass. civ. n. 15504/2026

In tema di procedimenti ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., anche limitatamente alle statuizioni sulle spese di lite e di consulenza, le quali hanno natura decisoria, carattere definitivo e incidono su diritti patrimoniali delle parti, non essendo altrimenti impugnabili.

Cass. civ. n. 12643/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., il thema decidendum è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione assistenziale o previdenziale, restando estraneo ogni profilo extrasanitario (cumulo, incompatibilità, opzione tra prestazioni), che attiene alla fase amministrativa e, se del caso, a separato giudizio. È pertanto viziata da omessa pronuncia la sentenza che, aderendo alle conclusioni del CTU, escluda a priori la valutazione di una determinata menomazione (nella specie: cecità parziale) in funzione del diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto già posta a base di altra provvidenza.

Cass. civ. n. 11662/2026

Nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in tema di indennità di accompagnamento, il motivo di ricorso per cassazione che critichi la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice di merito è inammissibile se la parte non riproduce, almeno nei loro passi essenziali, i contenuti della relazione peritale e delle proprie contestazioni, né specifica le circostanze e gli elementi in concreto trascurati, non potendosi limitare a dedurre genericamente lacune valutative o errori di apprezzamento, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e del principio di autosufficienza.

Cass. civ. n. 11547/2026

In tema di spese di lite relative a giudizi ex art. 445-bis c.p.c., articolati in fase di accertamento tecnico preventivo e successiva opposizione, è illegittima la liquidazione unitaria dei compensi professionali, che impedisca il controllo sul rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, dovendo il giudice procedere a distinta valutazione delle singole fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale) di ciascun procedimento e motivare l'eventuale riduzione fino al limite del 50% dei valori medi di tabella, nel rispetto dei minimi.

Cass. civ. n. 11491/2026

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., ai fini della regolamentazione delle spese, la domanda di riconoscimento di prestazione previdenziale o assistenziale comprende, quale suo contenuto necessario, anche la decorrenza del beneficio; ne consegue che il riconoscimento del diritto con decorrenza posteriore a quella richiesta integra una soccombenza solo parziale del ricorrente, idonea a giustificare la compensazione, anche integrale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., fermo il divieto di porre spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

Cass. civ. n. 11237/2026

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche solo parziali - alle conclusioni del c.t.u. rese in sede di accertamento tecnico preventivo precludono in radice l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una omologa parziale dell'accertamento; ne consegue che, nel giudizio instaurato ai sensi del comma 6 della norma, il giudice deve pronunciarsi sull'intera res controversa, accertando tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non può limitare la cognizione ai soli motivi di opposizione, dovendo al contempo assicurare rilievo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

Cass. civ. n. 10740/2026

In tema di prestazioni previdenziali, nel giudizio instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., resta ferma, anche in caso di cassazione della sentenza per avere il giudice di merito pronunciato sulla spettanza della prestazione, l'efficacia dell'accertamento del solo requisito sanitario compiuto in tale sede.

Cass. civ. n. 10520/2026

La motivazione con cui il giudice di merito dispone la compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione per violazione dell'art. 92 c.p.c. solo quando si risolva in enunciazioni astratte, stereotipate, illogiche o in contrasto con le risultanze di causa o con il diritto vivente; è invece insindacabile in sede di legittimità, nel perimetro del c.d. sindacato "in negativo", quando si fondi su ragioni concrete, specifiche e coerenti con la vicenda processuale, anche se correlate alla valutazione del comportamento processuale della parte vittoriosa, come nel caso di mancato uso degli strumenti deflattivi connessi all'a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c.

Cass. civ. n. 10515/2026

Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. in materia di invalidità civile e prestazioni assistenziali/previdenziali correlate, la pronuncia del Tribunale deve limitarsi all'accertamento del solo requisito sanitario, costituente uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto; ne consegue l'illegittimità della decisione che contenga una declaratoria del diritto alla prestazione, la quale, pertanto, va cassata senza rinvio, restando fermo il solo accertamento sanitario.

Cass. civ. n. 10513/2026

Nel giudizio di cassazione promosso avverso decreto ex art. 445-bis c.p.c., in caso di mancato deposito della prova della notificazione del ricorso all'INPS e di mancata costituzione dell'Istituto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le censure inerenti alla regolamentazione delle spese di lite adottata nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 8649/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, deve essere effettuata con riferimento all'intero iter processuale - comprensivo sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia della successiva fase contenziosa - sicché è legittima la compensazione parziale delle spese quando solo alcune delle prestazioni assistenziali originariamente domandate risultino fondate sul piano sanitario.

Cass. civ. n. 7987/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., il thema decidendum è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali, restando impregiudicato l'accertamento degli ulteriori requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, ove necessario, giudiziale; ne consegue che è preclusa al giudice ogni pronuncia di condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio, potendo il provvedimento contenere solo l'affermazione della sussistenza del requisito sanitario (eventualmente con condizionamento alla verifica degli altri requisiti).

Cass. civ. n. 7917/2026

In tema di spese di lite nei procedimenti ex art. 445-bis c.p.c., la liquidazione dei compensi dell'avvocato deve rispettare i minimi risultanti dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022; per i procedimenti di istruzione preventiva rientranti nello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000, i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, anche se ridotti fino al 50% ex art. 4 del D.M. n. 55/2014, non possono condurre ad una liquidazione inferiore ad euro 1.528,00.

Cass. civ. n. 7755/2026

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali, il giudice deve limitarsi a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito sanitario, non potendo né condannare l'ente erogatore al pagamento della prestazione, né emettere una pronuncia dichiarativa del diritto alla stessa, atteso che l'accertamento del solo requisito sanitario è distinto dall'accertamento del diritto alla prestazione, che presuppone la verifica di ulteriori condizioni (reddituali, amministrative, ecc.).

Cass. civ. n. 7753/2026

In tema di spese di lite nei giudizi previdenziali ex art. 445-bis c.p.c., il pagamento spontaneo della prestazione da parte dell'INPS, ancorché oltre il termine di 120 giorni di cui al comma 5 della norma, ma prima della ricezione della notifica del ricorso giudiziario, può costituire, ove non sia tempestivamente e specificamente contestata la comunicazione dell'avvenuta liquidazione, "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Cass. civ. n. 6985/2026

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la tempestiva dichiarazione di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico e il successivo, parimenti tempestivo, deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito ex comma 6 impediscono in via definitiva l'emissione del decreto di omologa, restando irrilevante, a tal fine, la successiva estinzione del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 6975/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'intera res controversa e non può limitare l'indagine ai soli motivi di opposizione alle conclusioni del c.t.u. svolto nella fase di accertamento tecnico preventivo, dovendo accertare tutte le condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste, anche se già utilmente accertate in sede sommaria e non più oggetto di contestazione.

Cass. civ. n. 6973/2026

Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c., la statuizione sulle spese deve essere adottata in base al criterio della soccombenza riferito all'esito complessivo dell'intero procedimento - comprensivo tanto della fase di accertamento tecnico preventivo quanto della successiva fase di opposizione - non potendo il giudice procedere a distinte e autonome regolamentazioni per ciascuna fase.

Cass. civ. n. 6034/2026

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., qualora, nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso il decreto di omologa, la parte ricorrente dichiari di rinunciare al ricorso, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione "di fatto" delle spese tra le parti, restando le stesse a carico di ciascuno secondo l'anticipazione, in applicazione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 6032/2026

Nel giudizio previdenziale/assistenziale introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice, all'esito della fase di merito ex comma 6, è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, non potendo pronunciare sentenze né dichiarative del diritto alla prestazione, né di condanna dell'ente al pagamento del beneficio, atteso che gli ulteriori requisiti (c.d. extrasanitari) devono essere oggetto di distinto giudizio.

Cass. civ. n. 6030/2026

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. in materia di invalidità civile, ove la parte ricorrente abbia reso e ritualmente depositato - nel ricorso introduttivo e/o nella procura alle liti - la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice non può porre le spese di lite a suo carico, trovando applicazione il regime di esonero ivi previsto anche in caso di omologa della insussistenza del requisito sanitario.

Cass. civ. n. 5730/2026

In tema di liquidazione delle spese nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c. aventi ad oggetto prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di frequenza), il valore della causa va determinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., con riguardo all'ammontare della prestazione per il numero di mesi cui si riferisce l'accertamento sanitario effettivamente svolto, qualora tale durata sia inferiore al biennio legale, rientrando, nel caso di accertamento limitato a dodici mesi, nello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.

Cass. civ. n. 4793/2026

Il decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito, limitatamente alle statuizioni sulle spese di lite e di consulenza tecnica, in quanto provvedimenti definitivi, decisori e lesivi di diritti patrimoniali non altrimenti tutelabili.

Cass. civ. n. 4789/2026

Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è proponibile la domanda volta all'accertamento dei requisiti sanitari di una prestazione assistenziale diversa da quella oggetto del verbale di revisione impugnato, quando per tale diversa prestazione non sia stata presentata una specifica domanda amministrativa: il relativo ricorso va, pertanto, dichiarato improponibile, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione che abbia riconosciuto tali diverse prestazioni.

Cass. civ. n. 4431/2026

In materia di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale che definisce il procedimento deve emettere e inviare un decreto d'avviso che indichi il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale dichiarare il dissenso alle conclusioni del CTU. L'assenza di tale decreto costituisce una violazione procedurale e può essere contestata per erronea o falsa applicazione dell'art. 445-bis, 4° co., c.p.c.

Cass. civ. n. 3632/2026

Nel procedimento di accertamento del requisito sanitario mediante ricorso ex art. 445-bis c.p.c., l'omologazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio presuppone la comunicazione alle parti della scadenza del termine perentorio entro cui possono sollevare contestazioni. La modifica della sequenza procedurale prevista dal citato articolo, se non tempestivamente eccepita, risulta valida purché non leda il diritto di difesa delle parti.

Cass. civ. n. 3482/2026

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, cod. proc. civ., il giudice deve accertare tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, non solo sui motivi di opposizione. Il giudice che procede alla liquidazione delle spese deve considerare l'unicità del giudizio di merito, avente ad oggetto l'accertamento di tutte le condizioni sanitarie.

Cass. civ. n. 3429/2026

Nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice dell'opposizione ha l'obbligo di confrontarsi con tutte le malattie e certificazioni mediche presentate dalla parte, anche se sopravvenute nel corso del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. La discrezionalità del giudice nel decidere se procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica non lo esonera dal dovere di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente.

Cass. civ. n. 2187/2026

La sentenza che definisce il giudizio promosso dopo il dissenso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., pur essendo inappellabile, può essere impugnata per revocazione se presenta vizi tipizzati dalla legge. La revocazione rappresenta uno strumento di tutela primario quando l'errore percettivo del giudice comporti conseguenze pregiudizievoli per la parte, in osservanza del principio costituzionale del giusto processo.

Cass. civ. n. 1335/2026

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.

Cass. civ. n. 963/2026

Il riconoscimento in via amministrativa del diritto preteso nel corso del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ., non costituisce né una grave né un'eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, poiché l'azione di revisione dei propri atti in autotutela da parte dell'ente previdenziale non è considerata un'ipotesi eccezionale né grave, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 455/2026

In tema di controversie assistenziali ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'INPS. La titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della pretesa ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 454/2026

La domanda volta all'accertamento del requisito sanitario necessario per il godimento dell'Ape sociale può essere proposta attraverso il procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitandosi tale accertamento al requisito d'invalidità civile richiesto per la prestazione, senza riguardare gli altri presupposti per il beneficio né pronunciarsi sulla condanna dell'INPS alla corresponsione dello stesso.

Cass. civ. n. 453/2026

In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario. Tale pronuncia non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito agli accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Pertanto, è inammissibile una sentenza che accerti il diritto alla prestazione.

Cass. civ. n. 385/2026

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione, non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione stessa, che è destinata a sopravvenire solo in seguito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Cass. civ. n. 379/2026

Nel procedimento sommario per l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa accerta esclusivamente il requisito sanitario e non costituisce giudicato né attribuisce diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. Infatti, il provvedimento conclusivo della fase sommaria concerne solo il requisito sanitario, lasciando alle successive fasi di merito l'esame delle condizioni per la concessione della prestazione.

Cass. civ. n. 35008/2025

La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza delle questioni relative all'ammissibilità del ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ. per la pensione di vecchiaia anticipata e alla legittimità del mutamento del rito effettuato dal giudice di primo grado, attesa la rilevanza pregiudiziale di tali questioni rispetto all'intero procedimento.

Cass. civ. n. 34968/2025

È illegittima la condanna del ricorrente vittorioso al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in un procedimento ex art. 445-bis c.p.c., qualora il ricorrente abbia dichiarato di essere esente dalle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Tale esonero dalle spese, comprensive delle spese di CTU, deve essere rispettato anche nelle celebre di ATP, poiché una diversa interpretazione violerebbe indirettamente l'art. 24 Cost.

Cass. civ. n. 34950/2025

In tema di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice di merito è tenuto a prendere in esame e valutare le doglianze di parte ricorrente riguardo alle patologie documentate e accertate dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) nella fase cautelare. In presenza di contestazioni rilevanti, deve procedere, ove necessario, a nomina di nuovo CTU al fine di svolgere un approfondimento accurato.

Cass. civ. n. 33945/2025

Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c., il giudice non può emanare sentenze di condanna o declaratorie del diritto alla prestazione economica, essendo limitato all'accertamento del requisito sanitario.

Cass. civ. n. 32723/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla consulenza tecnica d'ufficio precludono l'emissione del decreto di omologa. Conseguentemente, al giudice adito a seguito di ricorso è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non solo sui motivi di opposizione.

Cass. civ. n. 32722/2025

Nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ai fini del riconoscimento del requisito sanitario per prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile, il tribunale deve tener conto della sospensione dei termini processuali introdotta dai decreti legge durante il periodo emergenziale Covid-19. La contestazione alle conclusioni del consulente tecnico depositata durante il periodo di sospensione è tempestiva e legittima.

Cass. civ. n. 32704/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di vizi di legittimità specifici; il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare chiaramente il fatto storico trascurato dalla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 32622/2025

Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. per il pagamento delle prestazioni all'esito dell'omologa del requisito sanitario è di natura ordinatoria e ha finalità sollecitatoria, privo di sanzione in caso di inosservanza. La decorrenza del termine postula l'esigibile collaborazione dell'assistito mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.

Cass. civ. n. 32590/2025

In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).

Cass. civ. n. 32494/2025

Nei procedimenti di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice è tenuto ad accertare esclusivamente il requisito sanitario per le prestazioni assistenziali e previdenziali, senza estendere la pronuncia alla definizione del diritto alla prestazione stessa, il quale implica la verifica degli ulteriori requisiti extrasanitari da parte degli enti amministrativi competenti.

Cass. civ. n. 32427/2025

Nelle controversie relative a prestazioni di invalidità civile, il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è destinato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario. La pronuncia non può contenere dichiarazioni efficaci sul diritto alla prestazione economica, che deve essere verificato separatamente in relazione agli ulteriori requisiti socio-economici. Pertanto, il Tribunale, in tali procedimenti, non può condannare l'ente previdenziale alla corresponsione della prestazione, ma solo accertare la sussistenza del requisito sanitario.

Cass. civ. n. 30366/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

Cass. civ. n. 28674/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il giudice, quale peritus peritorum, può decidere di confutare i rilievi critici avanzati sulla consulenza tecnica d'ufficio senza procedere al rinnovo della consulenza stessa, ferma restando la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio.

Cass. civ. n. 28659/2025

La pronuncia di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.

Cass. civ. n. 28631/2025

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).

Cass. civ. n. 28343/2025

Nel procedimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., l'INPS è l'unico soggetto legittimato passivo, anche nei casi in cui l'interessato intenda far valere l'accertamento sanitario omologato nei confronti di altro soggetto obbligato a riconoscere benefici assistenziali.

Cass. civ. n. 27701/2025

Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. è volto esclusivamente all'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere per il riconoscimento dei diritti nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità. Il giudice, in tale contesto, non può estendere la sua cognizione alla verifica degli ulteriori requisiti contributivi e socio-economici necessari per il riconoscimento della prestazione, che rimane riservata alla fase amministrativa successiva.

Cass. civ. n. 27411/2025

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il giudice è chiamato a verificare esclusivamente il requisito sanitario dell'invalidità, senza pronunciarsi sul diritto alla prestazione assistenziale, che deve essere oggetto di successivo esame degli ulteriori requisiti socio-economici da parte dell'INPS.

Cass. civ. n. 27397/2025

In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudizio previsto dall'art. 445-bis c.p.c. è destinato ad accertare esclusivamente il requisito sanitario, lasciando alla gestione amministrativa dell'INPS la verifica di ulteriori requisiti socio-economici necessari per riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale.

Cass. civ. n. 27359/2025

L'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione, o degli altri requisiti del diritto alla prestazione previdenziale può essere eccepita dall'INPS nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche successivamente all'omologa del decreto. Tale contestazione incide sulla concreta utilità dell'accertamento tecnico preventivo e sulla sussistenza dell'interesse ad agire.

Cass. civ. n. 27354/2025

La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta).

Cass. civ. n. 26352/2025

Qualora il giudice di merito non si attenga alla consolidata giurisprudenza di legittimità riguardante la legittimazione passiva dell'INPS nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è giustificata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché provveda anche alla nuova regolamentazione delle spese di lite.

Cass. civ. n. 25592/2025

Le contestazioni, anche parziali, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. precludono l'emissione del decreto di omologa. Pertanto, il giudice adìto con ricorso in “opposizione” è chiamato a valutare tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non solo i motivi di opposizione.

Cass. civ. n. 25591/2025

Le controversie previdenziali relative a prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, con applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014; conseguentemente, per il procedimento ex art. 445-bis c.p.c, gli importi minimi liquidabili ammontano ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 05/09/2022)

Cass. civ. n. 25179/2025

La statuizione d'improponibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, sebbene non abbia efficacia di giudicato, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, 2° comma, cod. proc. civ., legittimando il ricorrente a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto.

Cass. civ. n. 24042/2025

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio precludono l'emissione del decreto di omologa. In tal caso, al giudice dell'opposizione è rimessa la cognizione dell'intera res controversa e non soltanto delle ragioni di contestazione.

Cass. civ. n. 24041/2025

Il decreto di omologa emesso ex art. 445-bis, co. 5, c.p.c. è impugnabile limitatamente alla statuizione delle spese processuali, essendo definitività la decisione in parte qua e incidenti sui diritti patrimoniali delle parti. Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione con riferimento alle risultanze medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio, che formalmente devono essere contestate ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c.

Cass. civ. n. 24039/2025

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali d'invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., involge l'accertamento del solo requisito sanitario e, dunque, un elemento parziale della fattispecie costitutiva, restando impregiudicato, in sede amministrativa o eventualmente giudiziaria, l'accertamento dei restanti requisiti extrasanitari.

Cass. civ. n. 23985/2025

Nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario, lasciando agli enti amministrativi competenti la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici necessari per la concessione della prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Pertanto, la sentenza emessa in tale procedimento non può contenere una dichiarazione efficace sul diritto alla prestazione economica, che può essere accertata soltanto successivamente attraverso procedimenti separati.

Cass. civ. n. 23854/2025

Nei giudizi sulla sopravvenienza di requisiti socio-economici ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, il procedimento speciale ex art. 445-bis c.p.c. è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario. La sentenza che ne esorbiti il perimetro, pronunciando anche sulla condanna al pagamento delle prestazioni indennitarie, viola le disposizioni del procedimento speciale ed è suscettibile di cassazione.

Cass. civ. n. 23781/2025

Nelle controversie riguardanti invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la sentenza emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c. deve riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario. Non può includere la pronuncia di condanna all'erogazione delle prestazioni economiche da parte dell'Inps, essendo tali prestazioni soggette a successivi accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Cass. civ. n. 23779/2025

Quando, all'esito di un procedimento ATPO ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale accerti, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, un requisito sanitario diverso da quello richiesto dalla ricorrente, ma già accolto dall'Inps in via amministrativa, l'Istituto previdenziale non può essere condannato al pagamento delle spese di lite. In tali casi, deve essere riconosciuto il principio della soccombenza, evitando di imporre alla parte completamente vittoriosa il pagamento delle suddette spese.

Cass. civ. n. 23386/2025

Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c., il Giudice dell'opposizione ha l'obbligo di confrontarsi con tutti i motivi di contestazione sollevati dalla parte opponente, incluso il peggioramento delle condizioni cliniche sopravvenuto nel corso del procedimento, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.

Cass. civ. n. 23379/2025

La compensazione parziale delle spese relative alla fase di opposizione e la compensazione integrale delle spese relative alla fase di giudizio di opposizione, può essere legittimamente disposta dal giudice sulla base delle valutazioni del caso (ex art. 445-bis cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 22941/2025

Il procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ. per l'accertamento delle condizioni sanitarie obbligatorio ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali, negato in sede amministrativa, costituisce condizione di procedibilità della domanda e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti per i pubblici dipendenti.

Cass. civ. n. 19934/2025

Nel caso di procedimento ex art. 445-bis, comma sesto, cod. proc. civ., per l'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale, nel rigettare la domanda, può disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.

Cass. civ. n. 19927/2025

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis cod. proc. civ., non è censurabile l'adesione del giudice del merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in quanto la condivisione del parere delinea il percorso logico della decisione e costituisce un'adeguata motivazione.

Cass. civ. n. 17835/2025

La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).

Cass. civ. n. 16192/2025

In sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il Tribunale non può riconoscere prestazioni previdenziali diverse da quelle assistenziali richieste nel ricorso introduttivo; ciò costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c., comportando l'attribuzione di un bene della vita per il quale non è stata avanzata alcuna domanda giudiziale specifica.

Cass. civ. n. 16189/2025

Il decreto di omologa del Tribunale reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che conferma le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in assenza di contestazioni delle parti, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risultando piuttosto viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

Cass. civ. n. 16184/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.

Cass. civ. n. 14684/2025

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

Cass. civ. n. 13237/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.

Cass. civ. n. 13234/2025

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

Cass. civ. n. 11130/2025

Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).

Cass. civ. n. 7264/2025

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice non è obbligato a procedere alla rinnovazione della perizia disposta in fase sommaria. Tuttavia, deve confutare i rilievi critici avanzati con il ricorso e non può esimersi dal confronto con questi, anche se consistono in un mero dissenso diagnostico. La decisione se procedere alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio resta nella discrezionalità insindacabile del giudice.

Cass. civ. n. 4011/2025

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità INPS, prestazione triennale benché astrattamente rinnovabile per massimo due volte, la liquidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale. (Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).

Cass. civ. n. 2746/2025

In materia di accertamento del requisito sanitario per prestazioni di invalidità civile e altre correlate, le contestazioni parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, imponendo al giudice adito ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., di accertare tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa e non solo i motivi di opposizione.

Cass. civ. n. 2490/2025

Nei procedimenti disciplinati dall'art. 445-bis c.p.c., volti all'accertamento dello stato psicofisico utile per il riconoscimento di benefici previdenziali o assistenziali, l'unico soggetto legittimato passivo è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche quando l'accertamento sanitario sia finalizzato a beneficiare di prestazioni la cui erogazione è di competenza di enti diversi dall'INPS.

Cass. civ. n. 2440/2025

Il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, consentendo al ricorrente di promuovere il ricorso sul merito in forma ordinaria. Tale provvedimento, pur avendo carattere negativo, soddisfa la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis c.p.c., rendendo legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria secondo le forme ordinarie.

Cass. civ. n. 502/2025

Qualora il giudice, nel procedimento di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., condanni l'ente previdenziale al pagamento della prestazione economica basandosi sulla considerazione di requisiti extrasanitari, vi è un'esorbitanza dal perimetro di cognizione del procedimento stesso, violando i limiti previsti dall'art. 445-bis c.p.c.

Cass. civ. n. 32973/2024

In caso di omologazione ex art. 445-bis c.p.c. di un accertamento sanitario negativo riguardante una richiesta di indennità di accompagnamento e riconoscimento dello stato di handicap grave, il Tribunale non può condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento se questa ha dichiarato, come previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., di possedere un reddito imponibile inferiore ai limiti di legge.

Cass. civ. n. 31584/2024

L'INPS è l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie ex art. 445-bis c.p.c. relative all'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Questa legittimazione deriva dalla normativa che ha attribuito all'INPS le funzioni residuali dello Stato in tali materie, nonché dalla specifica previsione legislativa che richiede la notifica degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali all'INPS.

Cass. civ. n. 30828/2024

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.

Cass. civ. n. 26631/2024

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell'accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all'altro giudice. (Regola competenza)

Cass. civ. n. 16992/2024

In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte.

Cass. civ. n. 9356/2023

Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Cass. civ. n. 36382/2021

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 02/07/2019).

Cass. civ. n. 14629/2021

L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019).

Cass. civ. n. 2163/2021

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. formulate dal consulente di parte. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 20/01/2015).

Cass. civ. n. 24134/2020

Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/01/2014).

Cass. civ. n. 2587/2020

L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 16/03/2017).

Cass. civ. n. 30860/2019

La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).

Cass. civ. n. 29096/2019

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.

Cass. civ. n. 27010/2018

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Cass. civ. n. 16685/2018

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).

Cass. civ. n. 14880/2018

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell'ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell'esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, c.p.c.

Cass. civ. n. 26758/2016

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

Cass. civ. n. 8878/2015

Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Inps avverso il decreto di omologazione dell'accertamento delle condizioni sanitarie, in quanto l'Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l'emissione stessa del decreto di omologa).

Cass. civ. n. 8533/2015

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, previsto dall'art. 445 bis cod. proc. civ. per la verifica dei requisiti sanitari che legittimano la pretesa previdenziale o assistenziale, diviene definitivo, in assenza di contestazioni, con il decreto di omologa e vincola, come tale, anche l'ente competente all'erogazione, il quale, ai sensi del quinto comma, deve limitarsi all'accertamento dei soli requisiti giuridico-economici della prestazione invocata. Ne consegue che, ove il consulente accerti la sussistenza delle condizioni per una delle prestazioni cui il ricorso è preordinato, l'Istituto ha senz'altro l'interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., a contestarne le conclusioni.

Cass. civ. n. 6085/2014

In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.

In tema di procedimento di cui all' art. 445 bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

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chiede
mercoledì 19/07/2023
“Scrivo per sapere come procedere. Sono stata riconosciuta invalida al 67% da una Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile (ai sensi dell' art. 20 della Legge 03 agosto 2009 n. 102 ), essendo dipendente di una amministrazione pubblica, desidererei usufruire del beneficio previsto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, ovvero dell' accredito contributivo di due mesi, per ogni anno lavorativo successivo al riconoscimento.
Quesito: cosa è opportuno
1) fare ricorso avverso la decisione della Commissione per tentare di ottenere il 75% di invalidità?
2) fare una nuova domanda specifica ai sensi dell' art. 80 della Legge 388 /2000?
Grazie per la cortese risposta.”
Consulenza legale i 27/07/2023
Nel caso in cui non si sia in procinto di andare in pensione, appare opportuno il ricorso avverso la decisione della Commissione per tentare di ottenere il 75% di invalidità.
Infatti, proponendo una domanda specifica ai sensi dell’art. 80 della Legge 388/2000 si rischia di incorrere in un rigetto.

Infatti, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 80 della legge 388/2000 è necessario essere in possesso di idonea documentazione che, secondo quanto specificato dall’INPS con circolare n. 29 del 30 gennaio 2002, consiste nel “verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio”.
Si precisa, inoltre, che il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Infatti, la maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

La Corte di Cassazione con la decisione n. 9877/2019 ha statuito, infatti, che l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000, essendo collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione.

La Suprema Corte, cassando la sentenza della Corte d’appello di Roma che dichiarava l’invalidità del ricorrente superiore al 74% ai fini del beneficio di cui all’art. 80, legge cit., ha affermato che “deve ritenersi necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’INPS (“…è riconosciuto, a loro richiesta…”), mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto

Si segnala, tuttavia, che il Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 98/2021 del 30/03/2021 ha ritenuto che l’accertamento dei presupposti sanitari per l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 possa essere radicato ex art. 445 bis c.p.c.

Infatti, secondo il Tribunale il diritto vantato dal ricorrente nel caso di specie è quello di conseguire un accredito contributivo figurativo al fine di accedere anticipatamente alla pensione accrescendo la propria anzianità contributiva di due mesi per ogni anno solare di servizio prestato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, allegando di possedere uno dei requisiti sanitari alternativi che la legge prevede, nel caso in esame rappresentato dall’invalidità di grado superiore al 74%.
In altre parole, se l’azione è finalizzata all’accertamento dei presupposti sanitari per l’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 ed è corroborata dall’interesse attuale e concreto ad accertare il diritto a conseguire una pensione anticipata rispetto ai tempi ordinari in considerazione dello stato di invalidità, allora il ricorso ex art. 445 bis è accoglibile.

Si noti, tuttavia, che con sentenza n. 12903 del 13/05/2021 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS avverso una sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari dell’invalidità civile utili per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3. Nel caso di specie è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Dopo aver richiamato il suo precedente del 2019 sopra citato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione del pubblico dipendente avente ad oggetto l’accertamento del suo stato di invalido civile, come condizione per godere del beneficio, riconosciuto dall’art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388, ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, consistente in due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto.

Anonimo chiede
sabato 08/04/2017 - Calabria
“Io sono una docente. Mio marito è stato riconosciuto invalido al 100% dal 2012 e con l' accompagno dal 2014. Il Tribunale ha rilasciato un decreto di omologa che io ho utilizzato, nel 2015, a scuola, per usufruire dei 3 giorni. In effetti sia la Dirigente che il MIUR mi hanno confermato il diritto.
Cambiando scuola, il nuovo Dirigente non ha mai voluto riconoscere il diritto alla fruizione dei tre giorni, costringendomi a portare mio marito a visita nel giorno libero. Il dirigente asserisce che io devo portare il verbale, io invece ho solo il decreto di omologa. Ho letto che dal 2011 non è necessario presentare più il verbale ma basta solo il decreto di omologa ,che lo sostituisce.Fonte:ORIZZONTE SCUOLA. Mio marito percepisce l'indennità quale invalido al 100% ed anche l'indennità di accompagno. Sempre con quel decreto di omologa,non paga il bollo della macchina intestata a lui ed ha il pass di ridotta deambulazione.
Io invece non riesco a fargli fare le visite di cui necessita.Vi ringrazio per l'eventuale chiarimento”
Consulenza legale i 19/04/2017
L’art. 33 della Legge 104/92 concede al familiare che assiste il disabile in situazione di gravità, il diritto a tre giorni mensili di permesso dal lavoro, retribuiti.
Chiaramente la disabilità grave deve essere accertata da una Commissione medica della Asl territoriale che, al termine di una fase istruttoria in cui viene valutata tutta la storia clinica del soggetto, redige un verbale che attesta la sussistenza di una invalidità del 100% e dunque della grave disabilità.
Questo verbale, se attesta la condizione di handicap grave, può essere presentato agli enti competenti per ottenere i benefici che la legge attribuisce alla persona con bisogni speciali ovvero ai parenti ad affini aventi diritto; ad esempio l’iva al 4% per gli acquisti di autovetture, l’esenzione del bollo auto, le agevolazioni per l’acquisto di strumenti informatici ed, appunto, i permessi da lavoro per i familiari che lo assistono.

La Commissione ASL, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, potrebbe anche ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della disabilità al 100%.
In questo caso, il verbale redatto a conclusione della fase istruttoria contiene un accertamento negativo che attesta appunto l’insussistenza dell’handicap grave.
Per impugnare il verbale e l’accertamento ivi contenuto, a seguito della riforma di cui all’art 38 D.L. 06.07.2011, n. 98, occorre presentare al Tribunale competente un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. teso a far si che nel contraddittorio tra le parti si formi subito una perizia tecnica sulle condizioni sanitarie del soggetto.

A seguito dunque del ricorso verrà nominato dal Giudice un consulente imparziale competente in materia sanitaria che al termine delle attività peritali redigerà una perizia con le proprie valutazioni.
Se sulla perizia le parti non muovono contestazioni, il Giudice omologa con decreto l’accertamento del consulente.
In caso contrario, la parte che intende muovere contestazioni deve introdurre un giudizio vero e proprio.

Nei casi in cui, così come nel suo, il consulente tecnico accerti la sussistenza della grave disabilità e non vi siano contestazioni da parte dell’INPS, non si ha a disposizione un verbale che attesta il requisito sanitario, ma solamente l’omologa del Giudice sull’accertamento sanitario del perito.

Sul valore dell’omologa si sono sollevati opinioni ed orientamenti contrastanti: secondo alcuni infatti l’omologa è un titolo esecutivo e dunque se ne può pretendere l’immediata esecutività.
Secondo altri invece l’omologa avrebbe valore meramente dichiarativo della sussistenza del requisito sanitario e dunque dopo l’accertamento tecnico occorrerà comunque instaurare una vertenza tesa a far sì che con sentenza il Giudice accerti la sussistenza dei requisiti di legge per accedere ai benefici offerti dalla Legge 104/92.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 243 del 2014, confermata dalla Corte di Cassazione in numerose e più recenti sentenze, ha confermato non solo il valore meramente dichiarativo della consulenza tecnica preventiva, ma ne ha altresì ribadito la legittimità sostenendo che “la mancata attribuzione a tale decreto dell’efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un’acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell’INPS la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l’attribuzione di un determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l’età, il requisito contributivo e così via)".

Dunque atteso l'orientamento della giurisprudenza prevalente, in questi casi occorrerà iniziare una vera e propria controversia ex art. 442 c.p.c. affinché con sentenza venga accertata la sussistenza della disabilità grave, e la spettanza dei benefici di legge, giudizio in cui sarà prova regina non più confutabile l’accertamento preventivo.

La natura dichiarativa dell’omologa non impedisce, tuttavia, agli enti preposti di adeguarsi spontaneamente, conoscendo il, quasi certo, esito del futuro giudizio di merito. Ed è per questo motivo che le è stato accordato il diritto all'esenzione del bollo e la corresponsione dell'indennità.

Nel suo caso tuttavia, il Dirigente ha negato i permessi lavorativi senza però offrire una compiuta motivazione in ordine alle ragioni per le quali ritiene insufficiente la presentazione dell’omologa del Tribunale.
Allo scopo di comprendere le motivazioni del provvedimento ed, eventualmente, iniziare una vertenza per l’accertamento della sussistenza della grave disabilità, occorre metter per iscritto la richiesta di permesso, con la relativa documentazione ed autocertificazione, e chiedere al Dirigente che neghi il permesso per iscritto.

Una volta conosciute le motivazioni formali del rifiuto, se esso attiene all’esecutività dell’omologa del Tribunale, sarà opportuno chiedere al Tribunale che accerti una volta per tutte la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 Legge 104/1992.


M. G. M. chiede
giovedì 17/10/2024
“Ho inoltrato domanda di aggravamento dell'invalidità civile. Nella prima visita avevo ottenuto il 60% di invalidità e art. 3 comma 1. In seguito a ricorso ho ottenuto i benefici dell'art. 3 comma terzo. Se in seguito alla nuova visita tale beneficio dovesse essere revocato il riconoscimento del tribunale rimane valido oppure devo presentare nuovo ricorso ? E' possibile fare ricorso anche riguardo la percentuale di invalidità ?”
Consulenza legale i 20/10/2024
Il riconoscimento dell’handicap (L. 104/1992) e dell’invalidità civile (L. 118/1971) sono due procedure simili legate alla disabilità, ma distinte tra loro; I criteri di valutazione infatti, sono differenti e non correlati, con la conseguenza che, ad esempio, una bassa percentuale di invalidità non pregiudica il riconoscimento di un handicap grave, e viceversa.

Il soggetto con handicap è una persona che presenta una menomazione psichica, fisica o sensoriale che rende molto difficile alla persona disabile inserirsi nel contesto sociale, andando oltre la sfera lavorativa (area centrale per il riconoscimento dell’invalidità).

Il soggetto invalido è una persona che ha perso, in parte o del tutto, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, o le normali funzioni della vita quotidiana, a causa di menomazioni o di un deficit psichico, fisico o intellettivo, dell’udito o della vista; l’accertamento quindi indica la limitazione della capacità lavorativa e la percentuale residua.

Venendo al caso in esame, da quanto scrive, si evince che ha presentato ricorso solo al fine di ottenere il riconoscimento della gravità dell’handicap, non anche per ottenere una percentuale di invalidità superiore al 60% .

Sicuramente il verbale con il quale l’Inps le ha riconosciuto il 60% di invalidità, può essere impugnato; tuttavia il ricorso avverso il verbale va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla notifica dello stesso; decorso il suddetto termine potrà solo presentare una nuova domanda volta ad ottenere un nuovo accertamento sanitario e quindi un nuovo verbale di riconoscimento.

Quanto alla possibile revoca dei benefici ottenuti con il riconoscimento della gravità dell’handicap a seguito della proposizione del ricorso, rileva quanto sancito dall’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021) in vigore dal 30 giugno 2024, che ha introdotto alcune novità per la legge 104 tra cui la semplificazione del sistema di accertamento con l’eliminazione delle visite di rivedibilità.

In ogni caso, in linea generale, il provvedimento del Tribunale resta valido fino a quando non viene modificato da un successivo accertamento sanitario dell’Inps, che sfocia in un nuovo verbale impugnabile nel termine perentorio di sei mesi dalla notifica dello stesso all’interessato.