(massima n. 1)
Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Inps avverso il decreto di omologazione dell'accertamento delle condizioni sanitarie, in quanto l'Istituto non aveva avanzato tempestive contestazioni, così da impedire l'emissione stessa del decreto di omologa).