(massima n. 1)
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non č ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilitā per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed č comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilitā di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario giā giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennitā di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).