(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, qualora la cancelleria - a seguito della relata di notifica dell'avviso di udienza attestante la morte dell'unico difensore - provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., ma consenta, altresģ, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore.