(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la notifica dell'avviso di udienza effettuata agli eredi nel luogo di residenza del ricorrente deceduto, sulla scorta della dichiarazione del difensore del resistente, secondo cui sia la parte sia il difensore erano deceduti, č priva di rilevanza processuale: quanto alla parte, perché il decesso non dā luogo all'interruzione del giudizio di cassazione, quanto al difensore, trattandosi di una mera dichiarazione informale di una delle parti. (Nella specie la S.C., rilevando l'irritualitā della notifica, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, ordinando il rinnovo della notificazione presso la Cancelleria, dell'avviso di udienza alla parte deceduta, risultando peraltro da apposita relata negativa che l'avvocato domiciliatario era trasferito altrove).