(massima n. 1)
Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore - e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati - sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, avente ad oggetto un complesso rapporto economico relativo al conseguimento di un contributo ministeriale per la costruzione di un pastificio e di altri stabilimenti, ha ritenuto che la decisione del lavoratore di sottoscrivere un atto di rinunzia alle pretese economiche già avanzate, adottata a seguito delle personali preoccupazioni sulla propria situazione economica e sul buon fine dei progetti di costruzione degli opifici, rispondesse a scelte individuali e spontanee).