(massima n. 1)
Dopo la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso per cassazione, con comunicazione agli avvocati effettuata nel rispetto del termine contemplato dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., il provvedimento presidenziale, che decida su istanze di rinvio (o simili) formulate dalle parti, ferma restando detta udienza, non incide su quel termine, né comunque ne impone un prolungamento o nuovo decorso.