(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilitą di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilitą della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della societą ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilitą offerte dagli atti propri del giudizio di legittimitą.