La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo (1) (2) (3).
Note
(1)
Il potere di revocare il giuramento può essere esercitato anche dopo la pronuncia dell'ordinanza del g.i. che ammette il giuramento decisorio, fino a quando la controparte non abbia dichiarato di essere pronto a giurare. Tale facoltà implica anche quella di modificare l'originario deferimento, qualora non si ritenga sufficientemente provata la domanda alla stregua delle altre risultanze istruttorie.
La dichiarazione della parte di essere pronta a giurare è stata implicitamente ravvisata nella richiesta di rinvio dell'udienza, giustificato da un impedimento della parte a comparire per prestare il giuramento.
La dichiarazione della parte di essere pronta a giurare è stata implicitamente ravvisata nella richiesta di rinvio dell'udienza, giustificato da un impedimento della parte a comparire per prestare il giuramento.
(2)
In caso di revoca del riferimento, si ritiene che tale atto comporti una dichiarazione implicita di essere pronti a giurare: quindi, se che il delato dopo aver riferito il giuramento ha tempestivamente esercitato il potere di revoca, il deferente non può più revocare il deferimento.
(3)
La dichiarazione di revoca non è soggetta a particolare formalismo, pertanto si ritiene in dottrina possa essere resa anche da un procuratore sprovvisto di mandato speciale. Tuttavia un consolidato orientamento giurisprudenziale richiede anche per la revoca la provenienza della dichiarazione dalla parte personalmente o dal procuratore ad litem munito di mandato speciale.