Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è trovata ad analizzare la questione relativa alla debenza o meno dell'assegno di mantenimento da parte del genitore che, dopo molti anni, scopra di non essere il padre biologico del figlio in questione.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva rilevato come il diritto di mantenimento in capo al figlio, doveva ritenersi "insussistente, in quanto era passata in giudicato la sentenza, avente natura dichiarativa, con la quale era stata accolta l'impugnazione del riconoscimento ed era, quindi, stata accettata l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione, da cui solo discende l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio".
Secondo la Corte d'Appello, dunque, poiché, attraverso un'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 235 codice di procedura civile, era stato accertato che il soggetto in questione non era il padre biologico del bambino, egli non poteva ritenersi gravato dall'obbligo di provvedere al suo mantenimento, di cui all'art. 155 codice civile, dal momento che il diritto al mantenimento presuppone il rapporto di filiazione.
Giunti al terzo grado di Giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire a quanto affermato dalla Corte d'Appello, confermando, quindi, la relativa sentenza e rigettando il ricorso proposto dalla figlia, che pretendeva di veder confermato il proprio diritto al mantenimento.
In particolare, la Cassazione osserva che l'impugnazione del riconoscimento del figlio per "difetto di veridicità", deve ritenersi ammessa "in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità".
Inoltre, in caso di accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento stesso, viene meno la "certezza formale creata dal riconoscimento", con la creazione di una certezza diversa, che consiste nell’inesistenza del rapporto biologico.
In altri termini, se il riconoscimento aveva accertato il rapporto biologico di filiazione, l'accoglimento dell'impugnazione accetta l'inesistenza del rapporto medesimo, con la conseguenza che viene meno il presupposto del mantenimento.
Ebbene, in proposito la Cassazione, nella sentenza sopra citata, ha precisato che "l'accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di filiazione, che rappresenta il presupposto del diritto al mantenimento in favore del riconosciuto, non può che dispiegare i suoi effetti retroattivamente, dal momento che la sentenza, più che porsi come fonte della costituzione, della modifica o del l'estinzione di un rapporto giuridico, ha come contenuto fondamentale l'accertamento del reale stato di famiglia delle parti".
Dunque, la Corte precisa come "il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità viene ad assumere (...) il significato di atto idoneo a superare l'autorità del giudicato ad oggetto il diritto al mantenimento".
In ogni caso, va osservato che, ai fini di interrompere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, è sempre necessario attivare il "procedimento di modifica o di revisione delle condizioni di separazione o divorzio", che disponga che il soggetto in questione non ha più l'obbligo di corrispondere l'assegno, in considerazione dell'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento.
In altri termini: il diritto al mantenimento presuppone la sussistenza di un rapporto di filiazione, dunque, se viene accertato che tale rapporto non sussiste, anche il diritto al mantenimento deve dirsi escluso. Tuttavia, se era stato disposto il pagamento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, il "padre" dovrà chiedere la modifica delle condizioni di separazione, al fine di essere esentato dall'obbligo di contribuzione a suo tempo disposto a suo carico.