(massima n. 1)
Ove la parte non si avvalga della facoltą di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilitą sancita dall'art. 235 c.p.c. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del prestato giuramento, in relazione alla modifica della formula proposta.