(massima n. 1)
Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l'altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.), implica anche la facoltą di modificare l'originario deferimento del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.