(massima n. 1)
La dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio, che, a norma dell'art. 235 c.p.c. esclude il potere di revoca della parte che lo ha deferito, può essere esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell'udienza giustificata da un impedimento a comparire, perché l'art. 235 cit., a differenza dell'art. 233 c.p.c., concernente la forma dell'atto che deferisce il giuramento, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.