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Articolo 216 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di verificazione

Dispositivo dell'art. 216 Codice di procedura civile

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (1).

L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse (2); ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.

Note

(1) L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ... deve chiederne la verificazione".
(2) Il procedimento di verificazione può essere proposto, oltre che in via incidentale (con dichiarazione resa a verbale o ricorso), anche in via principale con citazione: in questo caso, però, la parte che propone la domanda deve dimostrare di avervi interesse, ad esempio perché intende servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni.

Ratio Legis

Vi sono tre tesi sulla natura del giudizio di verificazione:
- natura di giudizio di accertamento, anche incidentale, laddove proposto in corso di causa, avente ad oggetto l'autenticità della scrittura;
- mero incidente istruttorio, avente la funzione di rendere utilizzabile il documento come mezzo di prova
- giudizio che combina entrambi gli aspetti di accertamento e istruttorio, in quanto si conclude con sentenza, ma assolve pur sempre ad una funzione tipicamente probatoria. La sentenza emessa all'esito del giudizio che accerta la provenienza della scrittura dalla parte che l'ha disconosciuta, anche se idonea al giudicato, opererebbe secondo questa tesi sul solo piano processuale.

Brocardi

Comparatio litterarum

Spiegazione dell'art. 216 Codice di procedura civile

Secondo il chiaro disposto della norma in esame, la verificazione si configura come un onere gravante sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta, e la sua proposizione in via incidentale presuppone che sulla scrittura prodotta sia già stato effettuato il disconoscimento (o dichiarazione di non conoscenza).

Il suo obiettivo è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l’art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta..
Poichè per mezzo di essa si accerta l'autenticità di scritture già disconosciute, sembra evidente che non possa trovare applicazione con riferimento a scritture prive di sottoscrizione né a quelle provenienti da terzi estranei al giudizio.

Discussa è la natura giuridica del procedimento di verificazione, essendosi al riguardo sviluppati tre diversi orientamenti, e precisamente:
  1. secondo l’indirizzo prevalente, con essa si instaura un autonomo giudizio, in tal senso dovendosi argomentare dal fatto che la verificazione può essere proposta anche in via principale e che il relativo procedimento si chiude sempre con sentenza;
  2. secondo altra tesi la verificazione non ha carattere di autonomo giudizio, ma costituisce un mero incidente istruttorio, capace di produrre i suoi effetti solo ai fini della utilizzabilità del documento;
  3. una tesi intermedia, infine, afferma che si tratta di un giudizio autonomo (come scaturisce dal fatto che si conclude con sentenza), ma con funzione istruttoria, essendo volta all'accertamento di un fatto e non di un diritto (la sentenza conclusiva sarebbe in grado di acquisire l'efficacia del giudicato, ma opera soltanto sul piano processuale).

Secondo il disposto della seconda parte del primo comma di questa norma, la parte che propone l’istanza di verificazione deve produrre i mezzi di prova che ritiene utili ed indicare le scritture di comparazione di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui si intende attribuire il documento; va a tal proposito precisato che, qualora vi siano scritture di comparazione, il giudice non sarà comunque tenuto a disporre una consulenza tecnica grafologica onde accertare l'autenticità del documento.

Nel caso in cui ad essere disconosciuta sia la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che intenda avvalersi del documento in giudizio, sarà tenuta a produrne l'originale ai fini della verificazione

Per la proposizione dell’istanza di verificazione in via incidentale non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente anche la semplice prova testimoniale; inoltre, qualora il giudice ritenga la verificazione irrilevante ai fini della decisione, non sarà obbligato ad ammetterla.

E’ invece necessario avervi interesse, secondo quanto previsto dall’art. 100 del c.p.c., e tale interesse va individuato nella idoneità e rilevanza del documento a costituire prova privilegiata nel processo principale.
Per quanto concerne i termini per la proposizione dell'istanza di verificazione, secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza più recente, essa è proponibile entro il termine perentorio previsto per tutte le altre istanze istruttorie delle parti.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 345 del c.p.c., tale istanza non è proponibile per la prima volta in appello in relazione ad una scrittura privata prodotta nel giudizio di primo grado e, in quella sede, disconosciuta.

Giudice competente sull'istanza proposta in via incidentale è il giudice della causa in cui il documento è stato prodotto, trattandosi, almeno secondo la tesi preferibile in giurisprudenza, di competenza funzionale inderogabile.

Come si evince inoltre sempre dalla lettura della norma, l'istanza di verificazione può anche proporsi con atto di citazione, mediante autonomo giudizio, e ciò nel caso in cui la parte dimostri di avere un interesse a servirsi del documento come prova legale in un diverso processo, oppure nel caso in cui abbia interesse ad ottenere un titolo negoziale idoneo alla trascrizione od all'iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 2657 e 2835 c.c.

Sussiste interesse ad agire in via autonoma anche se la controparte non contesta l'autenticità del documento, con la sola conseguenza che, in questo caso, le spese processuali vanno poste a carico dell'attore.

Massime relative all'art. 216 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30779/2021

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzione adottate per aver emesso assegni privi di provvista, colui contro il quale la prova dell'illecito valutario è addotta può disconoscere la propria sottoscrizione e porre in discussione l'autenticità del titolo di credito, ma il conseguente accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ben potendo l'amministrazione dimostrare l'elemento materiale dell'illecito con altri mezzi di prova ed eventualmente pure con presunzioni. (Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 07/06/2018).

Cass. civ. n. 25508/2021

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018).

Cass. civ. n. 20882/2021

La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2019).

Cass. civ. n. 20884/2020

La parte che, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2016).

Cass. civ. n. 33769/2019

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Cass. civ. n. 29542/2019

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.

Cass. civ. n. 23636/2019

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.

Cass. civ. n. 18363/2018

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 22078/2014

La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.

Cass. civ. n. 19279/2014

In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso. In mancanza, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente.

Cass. civ. n. 7267/2014

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Cass. civ. n. 2220/2012

La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

Cass. civ. n. 16915/2011

Pur dovendo essere ordinariamente proposta l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell'originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all'art. 217 c.p.c., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura medesima.

Cass. civ. n. 6500/2009

Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado (nella specie, alla terza udienza) senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all'atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell'intervenuta sanatoria della irritualità.

Cass. civ. n. 12695/2008

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l'assicurato aveva contestato l'autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione ).

Cass. civ. n. 12976/2001

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

Cass. civ. n. 2895/1996

Procedutosi alla ricostituzione (o «ricostruzione») del verbale di udienza di un processo civile in applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 113 del vigente codice di procedura penale, all'atto ricostituito deve attribuirsi lo stesso valore formale dell'atto mancante e quindi l'efficacia probatoria che l'atto pubblico ha a norma dell'art. 2700 c.c. Ne consegue che l'atto stesso, impugnabile solo con la querela di falso, non è soggetto a verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione e originale non sono censurabili in cassazione, se non è configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricostituzione era rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il verbale smarrito contenendo la riserva di impugnazione di una sentenza non definitiva, e la S.C. non ha ritenuto decisive, in merito alla logicità della motivazione relativa alla ricostituzione, le deduzioni del ricorrente circa la possibilità che la fotocopia utilizzata avesse subito un fotomontaggio).

Cass. civ. n. 155/1994

La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

Cass. civ. n. 9314/1993

Il giudice della causa, nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione, in via incidentale, della stessa scrittura.

Cass. civ. n. 7334/1993

Il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione, mentre le circostanze che eventualmente possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento stesso (quale l'esecuzione del contratto espresso dalla scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati effetti, restando rilevanti nell'ambito della procedura di verificazione, sempre che l'interessato provveda ad attivarla ai sensi dell'art. 216 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 216 Codice di procedura civile

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Anonimo chiede
lunedì 10/06/2024
“L'attore chiede la nullità del contratto per falsità delle firme ai sensi dell’art. 1418 cc e
dell’art. 1325 n. 1 c.c. producendo il contratto che gli era stata inviata dalla convenuta, dopo averlo formalmente richiesto extragiudizialmente, un volta venuto conoscenza dell'esistenza del suddetto contratto con firma apocrifo.
La convenuta si costituisce producendo lo stesso contratto apocrifo.Si precisa che il contratto è per adesione cioè compilato integralmente dal convenuto si cui risulterebbe la firma dell'attore
La domanda è questa: il convenuto che produce contratto già prodotto dall'attore, e trattandosi di una causa avendo ad oggetto comunque il disconoscimento della firma, poiché il convenuto produce anch'egli lo stesso contratto e chiaramente intende valersi della stessa scrittura deve proporre istanza di verificazione ex art.216 c.p.c.?”
Consulenza legale i 20/06/2024
La particolarità della questione oggetto della consulenza è che, nel caso descritto, la scrittura di cui non è stata chiesta la verificazione è stata inizialmente prodotta dall’attore, il quale ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto per falsità delle firme ivi apposte; successivamente, il medesimo documento è stato prodotto anche dal convenuto, a sostegno delle proprie pretese.
Per rispondere alla specifica domanda che viene formulata in questa sede, è indispensabile partire dal dato normativo, rappresentato appunto dall’art. 216 c.p.c.
Tale norma stabilisce, innanzitutto, che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione.
A tal fine, è onere di chi chiede la verificazione proporre i mezzi di prova ritenuti utili, nonché produrre o indicare le possibili scritture di comparazione.
Il secondo comma dell’articolo in commento prevede la possibilità di proporre la verificazione in via principale, ovvero come autonomo giudizio, purché sussista l’interesse dell’attore; diversamente, la verificazione andrà proposta in via incidentale e quindi innestata nell’ambito di un giudizio già pendente.

Continuando l’esame del dettato legislativo, il presupposto indefettibile perché si possa dar luogo alla verificazione è costituito dall’avvenuto disconoscimento della scrittura privata.
Al riguardo il primo comma dell’art. 214 c.p.c. prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Ed è, forse, questa formulazione che ha fatto sorgere il dubbio che ha dato origine al quesito cui dobbiamo rispondere: dal momento che, nel nostro caso, la produzione della scrittura di cui trattasi è avvenuta già da parte dell’attore.
Può essere utile, ai fini del nostro esame, individuare la ratio e la funzione dell’istituto della verificazione: dal momento che il disconoscimento della scrittura impedisce a quest’ultima di acquisire l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., la finalità della verificazione è, appunto, quella di attribuire al documento il valore di prova legale previsto dalla norma da ultimo citata.
Questa prevede, infatti, che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

La giurisprudenza ha più volte statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova” (così tra le tante Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 08/02/2024, n. 3602).
Proprio per la sua funzione istruttoria, la verificazione è soggetta alle medesime specifiche preclusioni che incontra l’introduzione di mezzi istruttori nel processo: si veda Cass. Civ., Sez. II, 02/08/2011, n. 16915, secondo cui “la richiesta di verificazione in via incidentale può essere compiuta, entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria e, comunque, se ed in quanto siano potuti avvenire la produzione e il disconoscimento. In difetto della sua proposizione, il giudice non può tener conto del documento disconosciuto anche se ritiene di avere elementi a sostegno della valutazione della sua autenticità”.
E ancora, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Vicenza, sentenza 20/01/2022, n. 88 ha affermato che “la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, a norma dell'art. 216 c.p.c., in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti e, quindi, non oltre la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.”.

Cominciamo, ora, a tirare le fila del nostro discorso.
Risulta in primo luogo verificato il presupposto della verificazione, vale a dire il disconoscimento, contenuto già nell’atto introduttivo.
In secondo luogo, come abbiamo visto, la verificazione è un onere della parte che “intende valersi della scrittura disconosciuta”. Ora, dall’esame della comparsa di costituzione, si evince che la difesa del convenuto presuppone l’utilizzo del contratto oggetto di contestazione.
Peraltro, va sottolineato che, secondo la Cassazione (si veda Sez. I Civ., ordinanza 20/12/2022, n. 37266), “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede eccessivi formalismi e può essere addirittura formulata in modo implicito (come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento), non essendo richiesta né la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva siano ritenuti sufficienti per una pronuncia”.

C’è da dire che l’attore avrebbe potuto, in linea teorica, proporre querela di falso avverso la scrittura privata; infatti la Cassazione (Sez. VI - 1, ordinanza 23/07/2020, n. 15823) ha chiarito che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes"".
Concludendo, ad avviso di chi scrive, nel nostro caso, avendo parte attrice chiaramente disconosciuto la scrittura privata proprio con l’atto di citazione, appare corretto ritenere che il convenuto avrebbe dovuto proporre l’istanza di verificazione nei termini di legge.

Filiberto D. chiede
venerdì 30/09/2016 - Lazio
“Salve,
I fatti: la ditta X propone un decreto ingiuntivo verso la signora y la quale si oppone disconoscendone la firma.
La ditta y (che ha depositato l'originale) ne chiede la verificazione. Il ctu conclude che la firma è 'con alta probabilità' da attribuire alla signora y.
Le motivazioni non soddisfano il ctp di parte (che ha escluso categoricamente l'appartenenza della firma alla signora y affermando che sono frutto di una simulazione per ricalco, e chiede chiarimenti.
All'ultima udienza dove erano presenti i ctp e il ctu che doveva dare chiarimenti in merito, a seguito del ritrovamento da parte della signora y di un frammento di foglio con le stesse firme sovrapponibili(perciò le firme originali da cui sono state ricalcate quelle prese in esame), l'avvocato della signora y, chiedeva di depositare la querela di truffa presentata dalla signora con allegato una nuova perizia di parte grafologica la quale afferma che le firme della fideiussione sono false.
Il giudice ne rifiuta il deposito (per i termini), esortando l'avvocato a presentare istanza telematica motivandone (con citazione di qualche sentenza della cassazione) il tardivo deposito.
Il ctu (che ha letto la querela di truffa e L'allegata perizia sulle firme ritrovate) ha chiesto nuovi termini per depositare la risposta alle osservazioni(non potendo però, tenere conto della nuova prova). Il giudice ha detto che la signora ha la facoltà di presentare querela di falso incidentale(rinunciando al disconoscimento della firma).
Allo stato attuale del procedimento(1 grado), come è possibile introdurre la prova del frammento di foglio dal quale sono state ricavate le firme sulla fideiussione?
Presentando querela di falso incidentale, e potendo depositare nuove prove a difesa (la firma originale, i base al principio che non possono esistere 2 firme originali sovrapponibili), verrebbe presa in esame la firma, o solo il contenuto della fideiussione? In pratica la querela di falso presuppone la verificazione della firma? posto il fatto che il giudice ancora non si è espresso al riguardo (cioè non si espresso sulla veridicità o falsita).
Come consigliereste di procedere?
Grazie”
Consulenza legale i 07/10/2016
Il problema di fondo che il caso in esame pone è quello di stabilire se possa ammettersi una querela di falso avverso un documento non avente natura di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, e ciò peraltro in considerazione della circostanza che sembrerebbe trattarsi dell’unico strumento processuale a disposizione della parte per contestare la veridicità dell’atto negoziale (la fideiussione) sulla cui base è stato chiesto pronunciarsi ingiunzione di pagamento.

Ciò posto, va detto in linea generale che quando si intende contestare l'autenticità di un documento, sussistono due metodi previsti dal codice di rito, e precisamente:
a) il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c.
b) la querela di falso ex art. 221 c.p.c.

Mentre il giudizio di verificazione di cui alla lettera a) riguarda solo la falsità della sottoscrizione o della scrittura privata, quindi soltanto la falsità materiale della stessa scrittura privata, la querela di falso ha un oggetto più ampio, potendo riguardare:
1) la falsità materiale dell'atto (sia esso atto pubblico o scrittura privata autenticata o riconosciuta)
2) l’ipotesi di falso ideologico, cioè la non rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato al pubblico ufficiale o quanto avvenuto in sua presenza ovvero dallo stesso pubblico ufficiale attestato.
Ora, sebbene la querela di falso riguarda per lo più gli atti pubblici o le scritture private autenticate o riconosciute, ciò non esclude la sua ammissibilità avverso una mera scrittura privata.

Infatti, se è vero che l’art. 2702 c.c. individua la querela di falso quale unico strumento per contrastare l'efficacia probatoria di una scrittura privata della quale sia stata accertata (da un pubblico ufficiale) l'autenticità, è anche vero per converso che ciò non comporta di per sé che la querela di falso possa essere esperita solo in questa ipotesi.

Pertanto, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (quale ad esempio potrebbe anche essere un assegno bancario), oltre alla facoltà di disconoscerla, avrà anche la possibilità in via alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, ed al fine di conseguire un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte. (in tal senso Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3833 del 22-04-1994; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9013 del 27-07-1992).

La proposizione della querela di falso trova il solo limite della carenza dell' interesse ad agire, interesse che dovrà sussistere tanto nel giudizio promosso in via principale, quanto in quello incidentale.

Inoltre, tra i requisiti imposti al fine dell'esperimento del procedimento in questione, l'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che questa sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6383 del 26-11-1988).

L’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idoneo all’accertamento del falso, anche per mezzo di presunzioni, e non implica necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l’indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l’oggetto.
Nel caso di specie si ritiene che possano prodursi come prove sia il frammento di foglio rinvenuto con le stesse firme sovrapponibili (cioè con le firme originali da cui sono state ricalcate quelle prese in esame), sia la nuova perizia di parte grafologica, la quale afferma che le firme della fideiussione sono false.

Ai fini della proponibilità della querela di falso, l'art. 221 c.p.c. non pone limitazioni di sorta quanto al grado e allo stato del giudizio “proprio in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che ne disciplinano l'esperimento” (Cass. n. 8162/2012).
Tale previsione, secondo la giurisprudenza, va comunque intesa “nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve in ogni caso intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni” (cfr. Cass. n. 17900/2011 che ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta con la memoria di replica).

In ordine al dubbio se verrebbe presa in esame la firma, o solo il contenuto della fideiussione, va detto che per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare l’intero atto che ne costituisce l’oggetto della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).

Tale finalità incide anche sui presupposti per cui essa può proporsi, in quanto non può essere proposta se non allo scopo, appunto, di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata), la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile.

Da un punto di vista prettamente procedurale, va precisato che la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso è riservata per materia al Tribunale in composizione collegiale e, pertanto, il giudice davanti al quale la querela fosse incidentalmente proposta, dovrà rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., disponendo nel contempo la sospensione del processo principale (art. 295 c.p.c.), fino alla decisione della questione del falso.
La regola vale sia quando la causa principale pende davanti al Giudice di pace, ovvero al Tribunale monocratico, oppure davanti alla Corte d’Appello.

A seguito della querela di falso proposta in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio, nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell’atto, in quanto la suddetta norma si riferisce per l’interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all’ipotesi normale che il presentatore dell’atto si identifichi con la persona che di esso intenda giovarsi.
Se la risposta è negativa, il documento viene espunto dal procedimento e la querela non ha seguito, con la conseguenza che verrà anche a cadere la prova sulla cui base è stato chiesto il decreto ingiuntivo.

Sul punto, pare opportuno rilevare come “la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l’uso) e dunque un’esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio” (Cassazione civile, sez. III, 5 novembre 2002, n. 15493).
In caso affermativo, invece, il giudice autorizza la presentazione della querela e dispone di conseguenza.

Qualora non ci si voglia imbattere in un procedimento per querela di falso, altra soluzione potrebbe rinvenirsi nel disposto di cui all’art. 289 c.p.c., rubricato “ Integrazione dei provvedimenti istruttori”, il quale stablisce che i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione verrà disposta dallo stesso giudice istruttore con decreto che andrà comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

Lidia chiede
mercoledì 22/12/2010
“Il principio secondo il quale "La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione" vale anche nel caso di contestazione di un testamento olografo?
Cosa succede se il beneficiario dichiara di non possedere alcuna scrittura comparativa del presunto de cuius, e nello stesso tempo contesta tutte quelle presentate da chi ha impugnato il testamento?”
Consulenza legale i 28/12/2010

Il testamento olografo (art. 602 del c.c.) è concordemente ritenuto una scrittura privata, con conseguente applicabilità dell'art. 2702 del c.c. e ss.

Alla parte nei cui confronti venga prodotto il testamento olografo deve ritenersi consentita la facoltà di disconoscerlo, facendo così carico alla controparte di chiederne la verificazione, addossandosi il relativo onere probatorio (art. 216 del c.p.c.).

Si premette comunque che “la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione“ (Cass. civ. n. 8881/2005) potendo il giudice formarsi un convincimento sulla base di altri elementi già acquisiti al processo, come l'esito di un'espletata prova testimoniale.

Quanto alla produzione di scritture comparative da parte di colui che chiede la verificazione del testamento olografo, si segnala che la giurisprudenza ritiene comunque soddisfatto l'onere di cui all'art. 216 c.p.c. con l'allegazione, ad opera di una qualsiasi delle parti, di documenti che, sebbene non “indicati” come scritture comparative, siano a tale fine utilizzati dal giudice di merito, unico soggetto del processo a poter decidere sull'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione (tale idoneità “richiede il dato positivo del riconoscimento espresso o tacito per non esserne mai stata contestata l'autenticità, mentre l'inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta si riflette sull'esito dell'istanza di verificazione senza determinarne l'inammissibilità”, Cass. Civ. n. 17794/2005). Ciò perché il giudice, in forza del c.d. principio generale dell'acquisizione della prova, può utilizzare a fini comparativi anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione.

Alla luce di quanto detto, l'omessa produzione di scritture comparative da parte di colui che chiede la verificazione (beneficiario del testamento), non integra automaticamente la mancata soddisfazione dell'onere probatorio posto a suo carico, con contestuale rigetto della sua istanza e vittoria di colui che contestava l'autografia del testatore.

In ogni caso, l'istanza di verificazione (integrata anche dalla semplice affermazione della validità del testamento) è ritenuta inammissibile laddove il richiedente non produca l'originale del testamento, né ne chieda l'esibizione in giudizio: il C.T.U. non può sopperire a questo onere probatorio (Tribunale di Marsala, sentenza 15 marzo 2008, n. 148).