(massima n. 2)
Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non č necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.