(massima n. 1)
In caso di disconoscimento dell'autenticitą della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrą fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilitą.