La norma in esame precisa che il decorso del
termine per la pronuncia del
lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo stesso, se la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli
arbitri l'intenzione di far valere la
decadenza di questi ultimi.
Nel caso in cui la parte abbia fatto valere tempestivamente la scadenza del termine, gli arbitri devono dichiarare l'estinzione del procedimento, sottoponendosi, tutti o taluni, all'azione di
responsabilità per danni, in caso di dolo o
colpa grave, per non aver pronunciato il lodo nel termine (come sostenuto in giurisprudenza, si tratta di una ipotesi di nullità relativa).
Scopo della presente norma è chiaramente quello di evitare una decadenza
ex lege dell'arbitrato, ponendo l'
onere dell'impulso a carico della parte, titolare dell'interesse all'estinzione del procedimento, che dovrà dar corso alla notifica dell'atto contenente la propria volontà.
Qualora gli arbitri, pur a seguito della notifica dell'intervenuta decadenza, pronuncino egualmente il lodo, la parte che ha eccepito l'intervenuta decadenza rispettando le forme di cui al primo comma, dovrà prima richiedere l'annullamento del lodo ex n. 6 dell’
art. 829 del c.p.c. e successivamente agire per i danni nei confronti degli arbitri responsabili, invocando l’applicazione del quarto comma dell’[[813tercpc].
Si fa comunque presente che, a prescindere dall'avere effettuato o meno la dichiarazione di decadenza prima della deliberazione del dispositivo, ciascuna delle parti può ottenere, ex
art. 813 bis del c.p.c., la sostituzione degli arbitri che ritardino la formazione del lodo, oltre al risarcimento dei danni, allorchè l'omissione o il ritardo siano dovuti a dolo o colpa grave.
Va anche evidenziato che la dichiarazione di decadenza non deve necessariamente provenire dalla parte personalmente, e ciò in considerazione del fatto che il nuovo
art. 816 bis del c.p.c. dispone che la procura al
difensore si estenda, in mancanza di espressa limitazione, a qualsiasi atto processuale, ivi comprese la
rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la decisione.
La norma in esame deve essere coordinata con il secondo comma dell’
art. 829 del c.p.c., in forza del quale la parte che non eccepisce nella prima istanza o difesa la violazione di una regola disciplinante lo svolgimento del processo arbitrale, non può impugnare il lodo per tale motivo; ciò significa che, affinché la notifica sia tempestiva, la stessa deve essere eseguita con la prima istanza o difesa successiva allo scadere del termine.
L’elemento di maggior rilievo relativo all’operato degli arbitri è introdotto dal secondo comma, ove è disposto che gli stessi, verificata l'avvenuta scadenza del termine, dovrebbero interrompere la propria attività, dichiarando l'estinzione del procedimento.
La declaratoria di estinzione non determina il venir meno dell'accordo compromissorio, ma il venir meno degli arbitri nominati, i quali, ex
art. 811 del c.p.c., potranno essere sostituiti dalle parti, rimaste pur sempre vincolate all'accordo compromissorio.