(massima n. 1)
In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c., si deve avere riguardo al fine di stabilire se la notificazione di volontą delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.