(massima n. 1)
Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina o nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato dalle parti (art. 820 c.p.c.), la nullitą del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell'art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un'eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli atti depositati dinanzi agli arbitri.