Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[La sentenza (1) che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata (2) da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio (3), e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza (4).]
Note
(1)
Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interdizione o l'inabilitazione assume la forma della sentenza, nonostante quello in esame sia pur sempre un procedimento di volontaria giurisdizione. Pertanto, la sentenza è sì idonea al passaggio in giudicato ma solamente al giudicato formale, poiché si tratta di un provvedimento pronunciato sulla scorta del principio rebus sic stantibus.
(2)
L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione deve essere proposta con atto di citazione che va notificato alle persone indicate di cui all'art. 719 del c.p.c., entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
(3)
Si precisa che i procedimenti relativi all'interdizione e all'inabilitazione, trattandosi di provvedimenti relativi a questioni di stato e capacità, prevedono la partecipazione necessaria del pubblico ministero, il quale deve intervenire nel giudizio o agire a pena di nullità. Pertanto, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di interdizione o inabilitazione deve essere notificato al p.m. presso il giudice a quo, al fine di consentirgli il pieno esercizio delle facoltà processuali spettanti alle parti private. Nel caso in cui venga omessa tale notifica, senza che sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la conseguenza sarà la pronuncia di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.