In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11[82](1).
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale(2)(4).
Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (3).
Note
(1)
La norma consente alla parte di stare in giudizio senza la necessaria assistenza di un difensore solo nelle cause di valore non superiore a euro 129,11. A tal fine non è prevista alcuna autorizzazione del giudice, ma la parte che sta in giudizio personalmente deve rispettare le prescrizioni contenute agli artt. 414 e 416 c.p.c..
(2)
La norma impone alla parte che sta in giudizio personalmente di eleggere il proprio domicilio all'interno del territorio nazionale. Presso tale domicilio, la cancelleria provvederà a notificarle il ricorso, il processo verbale con la fissazione dell'udienza di discussione e ogni ulteriore atto e memoria.
(3)
La norma in esame ha posto qualche dubbio di costituzionalità in quanto il giudice, nel redigere il processo verbale della domanda, si trova a svolgere una funzione di assistenza della parte, in contrasto con il suo dovere di imparzialità. Per ovviare a tale problematica è stato proposto di affidare la trattazione della causa ad un giudice diverso da quello che ha raccolto la domanda verbalizzandola.
Tuttavia, si segnala che la norma stessa ha avuto una scarsissima utilizzazione pratica, sia per la perdita di valore della moneta, che ha reso irrisorio il limite di euro 129,11, sia perché la prassi è quella di farsi assistere da soggetti qualificati, quali sono gli avvocati e i patrocinatori.
(4)
Al comma 2, le parole "e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".