(massima n. 1)
Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata "incompatibilitą strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata l'inammissibilitą della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l'eventuale decisione di inammissibilitą, non rientrando tra le ipotesi per cui č espressamente prevista la non impugnabilitą, č di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge č escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa č direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.