(massima n. 1)
Nel giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c., l'ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non č impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell'art. 702 ter, comma 1, c.p.c., abbia l'alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l'art. 187, comma 3, c.p.c..