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Titolo XVI
-
Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione
Titolo XVI - Codice delle assicurazioni private
(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
[Aggiornato al 25/09/2024]
Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione
Capo I - Misure di salvaguardia
Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione [ABROGATO]
Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Art. 223 ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 226 bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante [ABROGATO]
Capo II - Misure di risanamento
Art. 229 — Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 — Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 — Amministrazione straordinaria
Art. 232 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 233 — Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 — Adempimenti iniziali
Art. 236 — Adempimenti finali
Art. 237 — Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238 — Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
Capo III - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240 — Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 241 — Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
Art. 242 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 243 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
Capo IV - Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 — Organi della procedura
Art. 247 — Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 — Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 — Adempimenti iniziali
Art. 252 — Accertamento del passivo
Art. 253 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 255 — Appello
Art. 256 — Insinuazioni tardive
Art. 257 — Liquidazione dell'attivo
Art. 258 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
Art. 259 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 260 — Ripartizione dell'attivo
Art. 261 — Adempimenti finali
Art. 262 — Concordato
Art. 263 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 265 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Capo V - Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo VI - Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri stati membri
Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
Art. 274 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Capo VI bis - Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 bis — Definizioni
Art. 274 ter — Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 quater — Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 quinquies — Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
Art. 274 sexies — Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 septies — Prestazioni protette ammissibili
Art. 274 octies — Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
Art. 274 novies — Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 undecies — Poteri dell'IVASS
Art. 274 duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Art. 274 terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
Art. 274 quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
Capo VII - Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275 — Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana
Art. 276 — Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana
Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
Art. 278 — Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
Art. 279 — Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 280 — Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 — Gruppi e società non iscritte all'albo