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Articolo 272 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Condizione di proponibilitā delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

Dispositivo dell'art. 272 Codice delle assicurazioni private

1. L'azione di annullamento, di nullitā o di inopponibilitā, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale č stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, č improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto č soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

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