1. L'azione di annullamento, di nullitā o di inopponibilitā, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale č stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, č improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto č soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.