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Articolo 274 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 274 bis Codice delle assicurazioni private

1. (1)Ai fini del presente capo si intende per:

  1. a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274 sexies, comma 1;
  2. b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
  3. c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274 ter, commi 1 e 2;
  4. d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
  5. e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 113 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

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