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Articolo 274 decies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita

Dispositivo dell'art. 274 decies Codice delle assicurazioni private

1. (1)Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 113 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

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