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Articolo 225 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione

Dispositivo dell'art. 225 Codice delle assicurazioni private

1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222 bis.

2. l’IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

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