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Articolo 227 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Misure in caso di verifica della situazione di solvibilitā di gruppo

Dispositivo dell'art. 227 Codice delle assicurazioni private

1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.

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