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Articolo 259 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

Dispositivo dell'art. 259 Codice delle assicurazioni private

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.

2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

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