Corte cost. n. 173/2017
Sono incostituzionali gli artt. 1, 1° e 2° comma, e 2 L. reg. Liguria 23 settembre 2015 n. 17, nella parte in cui, per la gestione del servizio idrico integrato, introducono nel territorio della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) di dimensioni subprovinciali. È inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in un giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale della regione resistente.
Corte cost. n. 277/2016
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lett. e), p) ed s), e terzo, e 118, secondo comma, Cost. nonché agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84) della legge n. 56 del 2014, all'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011, ed agli artt. 142, 147 e 200 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 (comma 1, n. 3, lett. e) e 33 (comma 1, n. 2, lett. a), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, disciplinanti il funzionamento e l'articolazione organica dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane. Le sopravvenute leggi reg. Sicilia n. 28 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016 e n. 23 del 2016 - e segnatamente la seconda - hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015, apportando modifiche e abrogazioni satisfattive delle ragioni di censura formulate dal ricorrente. La mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate si desume dal fatto che il lasso temporale (7 agosto 2015 - 8 aprile 2016) intercorso tra le date di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 15 del 2015 e della legge regionale n. 5 del 2016 è sufficientemente contenuto e tale da escludere che l'articolata architettura istituzionale disegnata dalla prima possa avere avuto attuazione (tanto più dovendo quest'ultima coinvolgere complessivamente gli enti e gli organi implicati, con modificazione di statuti e apposite discipline nonché svolgimento di elezioni). Dirimente in tal senso è che le elezioni del Presidente e del Consiglio del libero consorzio comunale e quella del Consiglio metropolitano siano state fissate dalla successiva legge regionale n. 23 del 2016 "in una domenica compresa tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017", e ciò proprio come "prima applicazione" della legge regionale impugnata.
Corte cost. n. 255/2016
È dichiarato estinto - per sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata in udienza, dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 3, comma 9, 4, comma 2, 5, commi 2 e 5, lett. a) e d), e 10, comma 1, della legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed s), Cost., in relazione agli artt. 147, comma 2, 150, commi 1 e 2, e 154, comma 4), del D.Lgs. n. 152 del 2006; all'art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999; all'art. 1 della legge n. 481 del 1995; all'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011; all'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; nonché all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 20 luglio 2012. La rinuncia al ricorso in via principale (in specie, motivata da satisfattiva modificazione delle norme impugnate, medio tempore inattuate), qualora accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Corte cost. n. 51/2016
L'art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha aggiunto all'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - il seguente comma 1-bis: "Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4, limitatamente alle parole "e dalle province autonome" è illegittimo.
Corte cost. n. 32/2015
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., 147 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, che attribuisce ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico integrato, in forma singola o associata. La normativa statale interposta ha razionalizzato la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che le Regioni organizzino i servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, eventualmente modificando le relative delimitazioni (art. 147 del D.Lgs. n. 152 del 2006), e che attribuiscano le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale ad altri ente o soggetto individuato con legge (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009). La citata disciplina statale è stata introdotta nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Infatti, al primo titolo competenziale sono ascrivibili la forma di gestione del servizio idrico integrato e le relative procedure di affidamento, trattandosi di regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione, disciplinando le modalità di conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima. Il secondo titolo competenziale viene in rilievo poiché l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. La norma regionale censurata, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione "autonoma" del servizio idrico escludendo, in relazione all'ipotesi contemplata, che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con atto proprio, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio, ponendosi, così, in contrasto con il principio statale di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni. È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202, 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, 10, comma 14, lett. d), e) ed f), del D.L. n. 70 del 2011 - degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lett. c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - riguardanti l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge regionale n. 21 del 2014 ha apportato una serie di modifiche alla censurata disciplina regionale, adeguandola ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della sua effettiva applicazione, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio.
Cons. Stato n. 5528/2013
La necessaria compenetrazione tra i diversi momenti funzionali e strutturali del ciclo delle acque (dalla captazione, adduzione e distribuzione sino allo scarico o recapito dei reflui e alla loro depurazione) è manifestata (anche) dal modello organizzativo delle funzioni amministrative e dei servizi, imperniato, previa definizione degli ambiti territoriali ottimali, in relazione alla unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui (art. 147, comma 2 lettera a, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), sull'essenziale criterio della "unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni" (art. 147, comma 2 lettera b), secondo obiettivi di "adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici" (art. 147, comma 2 lettera c), con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle autorità di ambito (art. 148) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608).