(massima n. 1)
La nozione di servizio idrico integrato (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) č indissolubilmente collegata con una gestione che deve guardare alle acque come risorsa da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietā salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e, quindi, con una disciplina del loro uso "razionalizzata", intesa a evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, senza pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilitā dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608). La gestione del servizio idrico integrato (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) nella sua unitarietā deve essere affidata mediante gara, o a societā a partecipazione pubblica locale integrale o maggioritaria, in presenza di obiettive ragioni tecniche od economiche (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608).