(massima n. 1)
Sono incostituzionali gli artt. 1, 1° e 2° comma, e 2 L. reg. Liguria 23 settembre 2015 n. 17, nella parte in cui, per la gestione del servizio idrico integrato, introducono nel territorio della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) di dimensioni subprovinciali. È inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in un giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale della regione resistente.