(massima n. 1)
È dichiarato estinto - per sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata in udienza, dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 3, comma 9, 4, comma 2, 5, commi 2 e 5, lett. a) e d), e 10, comma 1, della legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed s), Cost., in relazione agli artt. 147, comma 2, 150, commi 1 e 2, e 154, comma 4), del D.Lgs. n. 152 del 2006; all'art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999; all'art. 1 della legge n. 481 del 1995; all'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011; all'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; nonché all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 20 luglio 2012. La rinuncia al ricorso in via principale (in specie, motivata da satisfattiva modificazione delle norme impugnate, medio tempore inattuate), qualora accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.