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Articolo 172 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Gestioni esistenti

Dispositivo dell'art. 172 Codice dell'ambiente

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149 bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

  1. a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
  2. b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
  3. c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

Massime relative all'art. 172 Codice dell'ambiente

C. Conti n. 129/2018

Nella tariffa del servizio idrico integrato confluiscono, oltre a componenti di servizio il cui rischio può gravare su soggetti diversi dal gestore del servizio acquedotto, componenti di natura pubblicistica, sempre corrispettiva, poiché connesse alla volontà del fruitore. Esse realizzano ipotesi di "corrispettivo di diritto pubblico", come tali obbligatoriamente poste a carico del fruitore della risorsa idrica, idealmente commisurate ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso. Il "rischio" di realizzazione di tali componenti della tariffa non è pertanto allocatale, direttamente, su uno specifico soggetto erogatore della prestazione. Peraltro, la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione) soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e, per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali, alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte che esula dalla materia della contabilità pubblica.

Cass. pen. n. 38658/2017

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis, non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano perciò alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni, non opera la deroga e divengono perciò applicabili le sanzioni previste dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 per l'illecita gestione di rifiuti. Se la combustione di residui vegetali riguarda rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato si applicano, ai sensi dell'art. 256-bis, comma, 6, D.Lgs. n. 152/2006, le sanzioni amministrative di cui all'art. 255 per i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), mentre, sempre in forza dell'art. 256-bis, comma, 6, resta esclusa dall'applicazione di tale disposizione la combustione illecita di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale restano applicabili le sanzioni di cui all'art. 256.

Corte cost. n. 51/2016

L'art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha aggiunto all'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - il seguente comma 1-bis: "Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4, limitatamente alle parole "e dalle province autonome" è illegittimo.

Corte cost. n. 325/2010

La disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Ne consegue che, è costituzionalmente illegittimo il c. 1 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti al Coviri (ora Conviri), ai sensi dell'art. 161, c. 4, l. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006. Risulta cosi violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente". Inoltre, è costituzionalmente illegittimo il c. 4 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale prevede la competenza dell'Autorità d'ambito a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato, "nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, c. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle modalità di cui agli artt. 150 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006". La norma censurata impone, infatti, l'applicazione del c. 5 dell'art. 113 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, cioè di un comma abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. In particolare, il citato c. 5 dell'art. 113 è palesemente incompatibile con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del Spi in modo difforme da quanto previsto da detti commi. Sono, altresì, costituzionalmente illegittimi i commi 5 e 6 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, in quanto tali norme impongono l'applicazione del c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall'art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in contrasto. Il citato c. 15-bis dell'art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art. 23-bis, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva, pertanto, la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost. Infine, è costituzionalmente illegittimo il c. 14 dell'art. 4 della L.R. n. 39/2008, Liguria, il quale affida all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) la competenza a definire "i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 2 luglio 2002, n. 26, Liguria", in quanto si pone "in contrasto con la normativa statale", cioè con il c. 4, lett. c), del nuovo testo dell'art. 161 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza. Anche in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia "tutela dell'ambiente", attribuendo all'Autorità d'ambito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora CONVIRI), ai sensi dell'art. 161, c. 4, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto violato l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.

Corte cost. n. 246/2009

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 172 comma 2, in combinato disposto con l'art. 147, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 3, in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente rileva di non avere più interesse alle questioni sollevate, perché le disposizioni denunciate richiedevano il requisito dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già previsto dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Trova, pertanto, applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nel caso di specie - o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, lett. b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione sulle questioni relative alle disposizioni impugnate, perché il principio dell'unicità della gestione, previsto da tali disposizioni, è stato sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Tale conclusione è coerente con l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nella specie - o non si oppone, deve, appunto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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