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Articolo 133 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Sanzioni amministrative

Dispositivo dell'art. 133 Codice dell'ambiente

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

  1. a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
  2. b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Massime relative all'art. 133 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 38866/2017

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 4 marzo 2006, n. 152 lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività di ricovero e custodia di animali per conto terzi, trattandosi di attività diversa da quella di mero allevamento del bestiame i cui reflui, invece, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilati alle acque domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 23 settembre 2016).

Cass. pen. n. 1870/2015

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane sicché non si applicano le disposizioni penali dell'art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. pen. n. 44470/2015

Lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati: ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 133, D.Lgs. n. 152/2006 (che contempla un illecito amministrativo) e non le disposizioni penali di cui all'art. 137 dello stesso decreto.

Cass. pen. n. 16623/2015

In materia di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. (Fattispecie relativa a reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Salerno, 30 gennaio 2015).

Cass. civ. n. 6059/2015

Il Comune titolare di uno scarico autorizzato dalla Provincia che violi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, commette l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto l'opposizione del Comune all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per detto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disciplina degli scarichi ha carattere unitario, essendo applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico in corpi recettori idrici, sicché il Comune titolare di uno scarico autorizzato dalla Provincia, che violi le prescrizioni limitative e conformative da questa impartite nel provvedimento di autorizzazione, commette un illecito amministrativo comune, ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e, tenuto conto che il rapporto autorizzatorio non scaturisce da un accordo tra pubbliche amministrazioni, né da un affidamento di pubblico servizio, l'opposizione del Comune all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per il suddetto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Regola giurisdizione).

Cass. pen. n. 11884/2014

L'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5. (Fattispecie relativa a sostanze di COD, solidi sospesi e PH). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 28 febbraio 2012).

L'annullamento senza rinvio per il reato di scarico di acque reflue industriali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo non impone l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, non essendovi nella legge di depenalizzazione norme transitorie di contenuto analogo agli artt. 40 e 41, L. 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati.

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