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Articolo 127 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

Dispositivo dell'art. 127 Codice dell'ambiente

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato(1).

2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 1 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Massime relative all'art. 127 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2722/2017

L'art. 127 comma I del D.Lgs. n. 152/2006 richiama il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 ed al contempo legittima il riutilizzo dei fanghi in agricoltura ricorrendo ad un concetto, di natura sostanziale, compendiato nella valutazione di "appropriatezza" dell'impiego dei medesimi ("Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato"); e nessuna disposizione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 fa riferimento alla previa autorizzazione dell'impianto di depurazione. Ma non è illogico imporre che, a monte, l'impianto di depurazione venga autorizzato e tale imposizione ben può provenire dalle Regioni, che possono innalzare il livello di tutela ambientale rispetto alle prescrizioni della legislazione nazionale.

Cass. pen. n. 19576/2013

Presupposto necessario per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale è la circostanza che l'attività svolta rientri fra quelle di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 59/2005, sicché, in difetto, il regime autorizzatorio di riferimento resta quello in materia di inquinamento idrico, a norma del quale il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto un anno prima della scadenza e lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

Cass. pen. n. 36096/2011

Il momento in cui la disciplina dei rifiuti deve essere applicata ai fanghi da depurazione, ex art. 127, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), è individuato nella fine del complessivo trattamento effettuato presso l'impianto di depurazione e finalizzato a predisporre i fanghi medesimi per la destinazione finale - smaltimento o riutilizzo - in condizioni di sicurezza per l'ambiente mediante stabilizzazione, riduzione dei volumi ed altri processi. Di conseguenza, è applicabile la disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento nell'impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. (Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da fanghi di depurazione di un impianto di depurazione di acque reflue urbane, di cui era stato omesso lo smaltimento). (Rigetta, Trib. Rieti s.d. Poggio Mirteto, 30 novembre 2009).

Cass. pen. n. 5356/2011

Ai sensi dell'art. 127, D.Lgs. n. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

Cass. pen. n. 27558/2008

Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Cass. pen. n. 163/2006

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore. (Rigetta, Trib. Catania, s.d. Paterno, 21 dicembre 2004).

Cass. pen. n. 10968/2006

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non sono sottoposti alla disciplina sulle acque ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 152/99 ma a quella sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, disposizione riprodotta nell'art. 127 del D.Lgs. n. 152/2006.

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