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Articolo 112 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Utilizzazione agronomica

Dispositivo dell'art. 112 Codice dell'ambiente

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

  1. a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
  2. b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
  3. c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
  4. d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
  5. e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.

Massime relative all'art. 112 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 37442/2015

Integra il reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell'attivitā. (Fattispecie relativa ad attivitā di trasporto delle acque svolta in difetto di documento di trasporto conforme alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia). (Dichiara inammissibile, Trib. Trani s.d. Andria, 5 marzo 2014).

Cass. pen. n. 5044/2012

La pratica della fertirrigazione, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale č autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attivitā agricola e siano riutilizzati nella stessa attivitā agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilitā per l'attivitā agronomica, e che le modalitā di utilizzazione delle sostanze siano compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in assenza dei citati requisiti, lo spandimento di liquami zootecnici sul terreno č sottoposto alla disciplina ordinaria sui rifiuti. La pratica della fertirrigazione presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilitā per l'attivitā agronomica; inoltre richiede che le modalitā di utilizzazione delle sostanze siano compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in assenza dei citati requisiti, lo spandimento di liquami zootecnici sul terreno č sottoposto alla disciplina ordinaria sui rifiuti.

Cass. pen. n. 47433/2011

L'immissione diretta nel suolo mediante una vasca ad assorbimento, priva di qualsiasi impermeabilizzazione, delle acque reflue provenienti da frantoio non integra una ipotesi di utilizzazione agronomica delle stesse, ma configura uno scarico di acque industriali senza la prescritta autorizzazione.

Cass. pen. n. 41845/2008

Si deve ritenere oramai sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento e l'unica eccezione rimane quella, richiamata "ad excludendum" dal comma 7 dell'art. 101, dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, che regola la "utilizzazione agronomica" come definita dall'art. 74, lett. p), dello stesso testo normativo, utilizzazione, quest'ultima, che continua a mantenere rilevanza penale, ex art. 137, comma 14, nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei casi e delle procedure previsti.

Cass. pen. n. 38411/2008

La deroga alla disciplina sui rifiuti in materia di utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento č condizionata soltanto alla effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti stessi, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interramento; attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno. In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuitā tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio. (Annulla con rinvio, Trib. Udine s.d. Palmanova, 29 Novembre 2007).

Cass. pen. n. 26532/2008

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attivitā d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 6 Febbraio 2007).

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