Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6059 del 26 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Il Comune titolare di uno scarico autorizzato dalla Provincia che violi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, commette l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto l'opposizione del Comune all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per detto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

(massima n. 2)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disciplina degli scarichi ha carattere unitario, essendo applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico in corpi recettori idrici, sicché il Comune titolare di uno scarico autorizzato dalla Provincia, che violi le prescrizioni limitative e conformative da questa impartite nel provvedimento di autorizzazione, commette un illecito amministrativo comune, ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e, tenuto conto che il rapporto autorizzatorio non scaturisce da un accordo tra pubbliche amministrazioni, né da un affidamento di pubblico servizio, l'opposizione del Comune all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per il suddetto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Regola giurisdizione).

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