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Articolo 121 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Piani di tutela delle acque

Dispositivo dell'art. 121 Codice dell'ambiente

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

  1. a) i risultati dell'attività conoscitiva;
  2. b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  3. c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  4. d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  5. e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  6. f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
  7. g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
  8. g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
  9. h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
  10. i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

Massime relative all'art. 121 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 2731/2017

I limiti, correlati all'uso sostenibile del territorio, alle nuove concessioni per derivazioni idroelettriche previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (nella specie, quello approvato dalla provincia di Sondrio), che a seguito di intesa con la Regione deve ritenersi imputabile direttamente a quest'ultima, non sono incompatibili con la normativa che ha recepito la direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In materia di concessioni per derivazioni idroelettriche, i limiti alle nuove concessioni previsti dall'art. 75 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale ha assunto valore di Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia a seguito di intesa da quest'ultima stipulata con la Provincia ex art. 57, comma 1, del D.Lgs n. 112/98, non si pongono in contrasto con il D.Lgs. n. 387 del 2003, attuativo della Dir. 2001/77/CE (poi sostituita dalla Dir. 2009/28/CE), sull'incremento della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, atteso che non integrano una moratoria, ma subordinano il rilascio di nuove concessioni all'uso sostenibile del territorio, in coerenza con la citata Direttiva, la quale esprime la necessità di un bilanciamento degli obiettivi, non la prevaricazione dell'uno (la produzione di energia rinnovabile) sull'altro (la tutela ambientale), e stabilisce delle soglie minime di produzione che gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire, con ciò non escludendo la possibilità di porre limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. (Rigetta, TRIB. SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 26 novembre 2014).

Cons. Stato n. 6250/2013

Il Piano regionale di tutela delle acque, previsto dall'art. 121 del Codice dell'ambiente, costituisce un piano di settore che ha natura giuridica mista nonché contenuti ed effetti molteplici: atto generale, in ordine ai profili pianificatori, programmatori, temporali, finanziari, ma anche provvedimento puntuale in relazione ad es. all'individuazione delle localizzazioni delle infrastrutture e delle migliori tecnologie compatibili con le risorse a disposizione. La circostanza, poi, che il Piano possa essere ciclicamente revisionato ed aggiornato (art. 121, comma 5, cod. ambiente), non riduce o attenua la portata direttamente vincolante delle misure puntuali in esso previste, fra cui la scelta delle tecnologie da impiegare per rispettare gli standard minimi di tutela (obbligatori ex lege), delle misure per incrementare la qualità ambientale dei corpi idrici, ovvero la localizzazione delle necessarie infrastrutture.

Corte cost. n. 254/2009

L'art. 122 del T.U. Ambiente individua le iniziative che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere l'informazione e la partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. La norma in oggetto, dunque, disciplinando gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 152/2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Si aggiunga che la norma trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti", il secondo nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernente il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero le disposizioni censurate si limitano a dettare alcuni criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a regioni e province autonome di autorità amministrative di loro competenza.

Il piano di tutela delle acque non è qualificato come piano di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico; la procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'Ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

Cass. civ. n. 791/2009

Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 (nel teso precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 152/2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive.

Trib. Sup. acque n. 6/2009

Sussiste il difetto d'interesse all'annullamento del progetto di piano di tutela delle acque (ai sensi dell'art. 121, D.Lgs. n. 152/2006, con cui è stata resa operativa la direttiva n. 2000/60/CE in materia di protezione delle acque) nel suo insieme, con riguardo alla generalità del territorio, anziché nella sola parte eventualmente pregiudicante l'esercizio dei diritti sui beni di proprietà di taluno, il cui interesse al ricorso, oltre che attuale, deve essere diretto e personale e tale non è quello all'annullamento di uno strumento conformativo generale, nella parte in cui vincoli terreni appartenenti ai soggetti proponenti l'impugnazione, con conseguente inammissibilità di quest'ultima.

C. giust. UE n. 264/2008

Non realizzando per ogni zona idrografica situata sul suo territorio un'analisi delle sue caratteristiche, uno studio delle incidenze dell'attività umana sullo stato delle acque di superficie e delle acque sotterranee come pure un'analisi economica dell’utilizzo dell'acqua, conformemente alle specificazioni tecniche enunciate negli allegati II e III della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che stabilisce un quadro per una politica comunitaria, la repubblica ellenica ha mancato agli obblighi che incombono ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di questa direttiva e, non presentando relazioni di sintesi sulle analisi richieste da questa disposizione, essa è anche venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

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