(massima n. 1)
I limiti, correlati all'uso sostenibile del territorio, alle nuove concessioni per derivazioni idroelettriche previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (nella specie, quello approvato dalla provincia di Sondrio), che a seguito di intesa con la Regione deve ritenersi imputabile direttamente a quest'ultima, non sono incompatibili con la normativa che ha recepito la direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In materia di concessioni per derivazioni idroelettriche, i limiti alle nuove concessioni previsti dall'art. 75 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, il quale ha assunto valore di Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia a seguito di intesa da quest'ultima stipulata con la Provincia ex art. 57, comma 1, del D.Lgs n. 112/98, non si pongono in contrasto con il D.Lgs. n. 387 del 2003, attuativo della Dir. 2001/77/CE (poi sostituita dalla Dir. 2009/28/CE), sull'incremento della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, atteso che non integrano una moratoria, ma subordinano il rilascio di nuove concessioni all'uso sostenibile del territorio, in coerenza con la citata Direttiva, la quale esprime la necessità di un bilanciamento degli obiettivi, non la prevaricazione dell'uno (la produzione di energia rinnovabile) sull'altro (la tutela ambientale), e stabilisce delle soglie minime di produzione che gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire, con ciò non escludendo la possibilità di porre limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. (Rigetta, TRIB. SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 26 novembre 2014).