(massima n. 1)
Il Piano regionale di tutela delle acque, previsto dall'art. 121 del Codice dell'ambiente, costituisce un piano di settore che ha natura giuridica mista nonché contenuti ed effetti molteplici: atto generale, in ordine ai profili pianificatori, programmatori, temporali, finanziari, ma anche provvedimento puntuale in relazione ad es. all'individuazione delle localizzazioni delle infrastrutture e delle migliori tecnologie compatibili con le risorse a disposizione. La circostanza, poi, che il Piano possa essere ciclicamente revisionato ed aggiornato (art. 121, comma 5, cod. ambiente), non riduce o attenua la portata direttamente vincolante delle misure puntuali in esso previste, fra cui la scelta delle tecnologie da impiegare per rispettare gli standard minimi di tutela (obbligatori ex lege), delle misure per incrementare la qualitą ambientale dei corpi idrici, ovvero la localizzazione delle necessarie infrastrutture.