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Articolo 119 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici

Dispositivo dell'art. 119 Codice dell'ambiente

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:

  1. a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
  2. b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto.

Massime relative all'art. 119 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 254/2009

Nel giudizio di legittimitą costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Societą Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalitą in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestą legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestą i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non č fondata la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autoritą competenti", il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialitą lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autoritą dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attivitą amministrative di loro competenza.

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