(massima n. 1)
Sussiste il difetto d'interesse all'annullamento del progetto di piano di tutela delle acque (ai sensi dell'art. 121, D.Lgs. n. 152/2006, con cui č stata resa operativa la direttiva n. 2000/60/CE in materia di protezione delle acque) nel suo insieme, con riguardo alla generalitą del territorio, anziché nella sola parte eventualmente pregiudicante l'esercizio dei diritti sui beni di proprietą di taluno, il cui interesse al ricorso, oltre che attuale, deve essere diretto e personale e tale non č quello all'annullamento di uno strumento conformativo generale, nella parte in cui vincoli terreni appartenenti ai soggetti proponenti l'impugnazione, con conseguente inammissibilitą di quest'ultima.